Sentenza n. 2012/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 482/2025 e n. 424/2025, passate in giudicato, che lo condannavano al pagamento al difensore antistatario di complessivi € 2.503,83 per spese legali e oneri
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passate in giudicato e ritualmente notificate, che condannavano il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, quale difensore antistatario, complessivi € 2.503,83, comprensivi di spese e oneri di legge. Ha dedotto il mancato pagamento e chiesto l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito, ma la pretesa non è stata adeguatamente contestata. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’inottemperanza del Ministero. Ordina il pagamento entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, dedotti gli eventuali importi già versati, delle somme dovute in base ai titoli e dei legittimi accessori, inclusi gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso e gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione ove fondati sui titoli. Precisa che i conteggi del creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non vincolano l’Amministrazione: l’importo deve essere verificato secondo i titoli e la legge, compresi gli artt. 1282 e seguenti c.c. Se il termine decorre inutilmente, il Ragioniere Generale dello Stato, su istanza del creditore, dovrà svolgere le funzioni di commissario ad acta e provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Non è riconosciuto un compenso al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è condannato a € 800 per compensi di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario. È disposta la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titoli avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione di sentenze passate in giudicato, e la documentazione dei titoli e del mancato adempimento consente di accertare l’inottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le amministrazioni statali, il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviato dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora eventualmente prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili;
Nel giudizio di ottemperanza l’importo indicato dal creditore, compresi gli interessi, non è definitivamente vincolante: l’Amministrazione deve determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e le norme applicabili.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore dell’avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La distrazione delle spese di lite è disposta in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore dell’avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le disposizioni processuali richiamate consentono la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere il soddisfacimento del diritto di credito risultante da un titolo giudiziale passato in giudicato; non ha però contenuto costitutivo del credito, la cui misura discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi presentati dal creditore in sede di ottemperanza non vincolano in via definitiva l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l’esatta quantificazione deve essere verificata in base al titolo e alla legge, inclusi misura e decorrenza degli interessi.
- Quando l’amministrazione non adempie a un titolo esecutivo di condanna al pagamento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, prevedendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
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