Cassazione Penale, Ordinanza n. 29427/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato e contesta unicamente la sentenza di appello nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. In particolare deduce carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, la congruità della pena inflitta. La Corte rileva però che la censura investe soltanto il trattamento punitivo ed è sorretta da motivazione d'appello ritenuta sufficiente, non illogica e accompagnata da adeguato esame delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non deducibile in cassazione nella parte in cui mira a contestare il trattamento sanzionatorio, osservando che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione sufficiente e non illogica sulla congruità della pena e sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sufficiente e non illogica; la relativa censura, quando attiene al solo trattamento sanzionatorio, non è fondata se la decisione di merito ha adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.
Massime di principio
- La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla congruità della pena deve confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito: se questa è sufficiente, non illogica e dà conto delle deduzioni difensive, il motivo non è idoneo a determinare l'annullamento.
- Le doglianze che investono esclusivamente il trattamento punitivo, senza evidenziare un vizio reale di motivazione o un errore di diritto, possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è rimesso al merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti in cui la decisione impugnata esponga ragioni congrue e logicamente coerenti del diniego.
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