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Sentenza

Sentenza n. 14109/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione recante “Iscrizione Albo degli operatori economici di Roma Capitale. Comunicazione avvio della procedura in contraddittorio, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990”, di cui alla nota prot. -OMISSIS- ottobre 2025, trasmessa all'odierna ricorrente da Roma capitale - Dipartimento Centrale Appalti; - ove occorrer possa ed in parte qua, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024 e della delibera medesima, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di prevedere una causa di sospensione ed espulsione dell'operatore economico dall'albo fornitori di Roma capitale per non aver presentato o aver presentato tardivamente aggiornamenti alle precedenti dichiarazioni rese in sede di prima iscrizione; - ove occorrer possa ed in parte qua, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024 e della delibera medesima, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di prevedere una causa di sospensione ed espulsione dell'operatore economico dall'albo fornitori di Roma capitale per non aver presentato o aver presentato tardivamente aggiornamenti alle precedenti dichiarazioni rese in sede di prima iscrizione anche se tali aggiornamenti sono presenti nel FVOE dell'operatore economico o in banche dati pubbliche o hanno comunque formato oggetto di precedenti comunicazioni comunque effettuate a Roma capitale; - ove occorrer possa, degli avvisi di respingimento delle istanze di mantenimento nelle sezioni dell'albo inserite a sistema in data 29 ottobre 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\1\2026 : - di tutti gli atti già gravati unitamente al ricorso principale; - della comunicazione prot. -OMISSIS- dicembre 2025 recante “Conclusione del contraddittorio nei confronti della società “-OMISSIS- in liquidazione” – Cancellazione dall’Albo degli operatori economici di Roma Capitale”, trasmessa in pari data all’odierna ricorrente da Roma capitale – Dipartimento Centrale Appalti; - della comunicazione recante “Iscrizione Albo degli operatori economici di Roma Capitale. Comunicazione avvio della procedura in contraddittorio, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990”, di cui alla nota prot. -OMISSIS- ottobre 2025, trasmessa all’odierna ricorrente da Roma capitale – Dipartimento Centrale Appalti; - ove occorrer possa, della comunicazione prot. -OMISSIS- dicembre 2025; - ove occorrer possa ed in parte qua, del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024 e della delibera medesima; - ove occorrer possa, dell’Avviso Pubblico prot. n. -OMISSIS-, per gli stessi motivi prospettati rispetto al Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024; - ove occorrer possa del Patto di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati; - ove occorrer possa, degli avvisi di respingimento delle istanze di mantenimento nelle sezioni dell’albo inserite a sistema in data 29 ottobre 2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente, nonché per l’accertamento della nullità: - della comunicazione prot. -OMISSIS- dicembre 2025; - della comunicazione recante “Iscrizione Albo degli operatori economici di Roma Capitale. Comunicazione avvio della procedura in contraddittorio, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990”, di cui alla nota prot. -OMISSIS- ottobre 2025, trasmessa all’odierna ricorrente da Roma capitale – Dipartimento Centrale Appalti; - in parte qua del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024 e della delibera medesima.

Giustizia amministrativa202514399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di sospensione e successiva cancellazione dall’Albo degli operatori economici di Roma Capitale per omessa o tardiva comunicazione di modifiche societarie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, la contestuale sospensione dall’Albo, il provvedimento finale di cancellazione del 19 dicembre 2025 e, in parte qua, il Regolamento dell’Albo. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 1, 2 e 10 e dell’Allegato II.1 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, dei principi di contraddittorio, tassatività delle cause di esclusione, concorrenza, proporzionalità, uguaglianza e fiducia, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. La ricorrente ha contestato in fatto l’omissione informativa, evidenziando di avere comunicato a Roma Capitale, tramite più PEC inviate a diversi uffici nell’agosto e settembre 2025, la messa in liquidazione della società e la nomina del nuovo liquidatore e legale rappresentante. Ha inoltre sostenuto che le informazioni fossero già nella disponibilità dell’Amministrazione o comunque reperibili in banche dati pubbliche e che gli avvisi del 17 ottobre 2025 le avessero consentito di aggiornare i dati entro trenta giorni. Ha dedotto, infine, l’irrilevanza delle modifiche societarie ai fini dei requisiti di partecipazione, l’illegittimità dell’automatica sospensione e cancellazione e la decadenza dell’Amministrazione dal potere sanzionatorio per superamento del termine procedimentale. Roma Capitale ha sostenuto che il Regolamento imponesse un autonomo obbligo di aggiornamento tramite la piattaforma dell’Albo e che sospensione e cancellazione costituissero conseguenze dell’inadempimento a tale obbligo, fondate sui principi di autoresponsabilità e attualità delle informazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti esaminati, ritenendo fondati il secondo e il quarto motivo, relativi alla sproporzione della sanzione e al travisamento della condotta della società. Il Collegio ha accertato che la messa in liquidazione era stata deliberata e iscritta al Registro delle imprese nel 2025 e che la società aveva inviato a Roma Capitale, entro il termine di trenta giorni, il verbale di nomina del liquidatore e i relativi dati mediante sei PEC indirizzate a diversi uffici capitolini. Sebbene tali comunicazioni non fossero state effettuate tramite lo specifico form della piattaforma dell’Albo, non vi era stata una vera omissione informativa, poiché le informazioni erano comunque pervenute all’Amministrazione nei termini. La mera inosservanza della modalità formale di trasmissione non giustificava, nel caso concreto, la sospensione e la cancellazione dall’Albo, soprattutto considerando che la società aveva ricevuto il 17 ottobre 2025 un avviso che le consentiva di aggiornare i dati entro ulteriori trenta giorni e che, pochi giorni dopo, era stata sospesa e sottoposta al procedimento di cancellazione, senza poter usufruire concretamente di tale termine. La sanzione è stata quindi ritenuta manifestamente irragionevole e sproporzionata rispetto alla condotta trasparente dell’operatore e agli effetti della cancellazione, consistenti nell’impossibilità di partecipare per un anno alle procedure di Roma Capitale. Le ulteriori censure, concernenti in particolare la legittimità astratta del Regolamento, l’obbligo di aggiornamento e le conseguenze espulsive, sono state assorbite. Sono stati annullati il provvedimento del 21 ottobre 2025 di sospensione e quello del 19 dicembre 2025 di cancellazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. n. 36/2023

    La disciplina delle procedure sotto soglia europea costituisce il contesto normativo nel quale Roma Capitale ha istituito l’Albo degli operatori economici.

  • Allegato II.1 d.lgs. n. 36/2023

    Disciplina gli elenchi degli operatori economici utilizzabili per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure sotto soglia e impone l’aggiornamento delle informazioni, senza che il TAR abbia deciso in astratto la legittimità delle specifiche conseguenze espulsive previste dal Regolamento comunale.

  • art. 4, comma 8, Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale

    Gli operatori economici sono comunque tenuti a comunicare, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi […] ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese per l’iscrizione.

    Prevede l’obbligo dell’operatore di aggiornare entro trenta giorni le informazioni rese per l’iscrizione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sostanzialmente rispettato il termine informativo, nonostante l’uso di modalità diverse dallo specifico form della piattaforma.

  • art. 9, comma 3, lettera f), Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale

    Prevede la cancellazione in caso di mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei dati o dei requisiti; la sua applicazione concreta è stata ritenuta sproporzionata, poiché le informazioni erano state comunque trasmesse all’Amministrazione.

  • art. 9, commi 6 e 7, Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale

    Prevede la sospensione dell’operatore dall’Albo durante il procedimento di cancellazione e il divieto, in tale periodo, di partecipare alle procedure negoziate o agli affidamenti diretti; il provvedimento applicativo è stato annullato per sproporzionalità.

  • artt. 1, 2 e 10 d.lgs. n. 36/2023

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi di accesso al mercato, fiducia e tassatività delle cause di esclusione, ma il TAR ha assorbito le relative censure senza definirle nel merito.

  • artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990

    Sono stati invocati in relazione al contraddittorio procedimentale e alla sospensione disposta prima della conclusione del procedimento; le relative questioni sono state assorbite.

Massime di principio

  • Quando un operatore economico trasmette comunque all’amministrazione, entro il termine previsto, le informazioni necessarie ad aggiornare i dati dell’Albo, la mera inosservanza del canale o del modulo formale prescritto non equivale automaticamente a omissione informativa sostanziale.
  • La sospensione e la cancellazione da un Albo di operatori economici, con conseguente preclusione alla partecipazione alle procedure sotto soglia, devono rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza; non è proporzionata una sanzione espulsiva quando l’operatore abbia tenuto una condotta trasparente e l’amministrazione abbia comunque ricevuto tempestivamente le informazioni richieste.
  • La valutazione della violazione degli obblighi di aggiornamento deve considerare concretamente la condotta dell’operatore, la tempestività e il contenuto delle comunicazioni effettuate, nonché l’effettivo pregiudizio arrecato alla funzione di selezione e gestione dell’Albo.
  • Non può essere sanzionata con la cancellazione dall’Albo una condotta qualificata come omissione informativa quando le modifiche societarie siano state comunicate entro il termine all’amministrazione, anche se mediante comunicazioni indirizzate a uffici diversi da quello competente alla gestione della piattaforma.
  • La legittimità astratta di una previsione regolamentare che collega l’inadempimento degli obblighi di aggiornamento alla cancellazione dall’Albo non esclude il dovere dell’amministrazione di applicarla in modo proporzionato alle circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPartecipazione al procedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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