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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Compensazione delle spese di giudizia - Sussistenza dell'incertezza interpretativa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava gli avvisi di accertamento TOSAP emessi per l'occupazione di passi carrabili industriali su strade provinciali. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché sulla medesima questione tra le parti si era già formato un giudicato esterno vincolante, relativo ad annualità diverse. La Provincia ha impugnato esclusivamente la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice di primo grado, sostenendo che la mera possibile incertezza interpretativa delle norme non costituisse una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della Provincia e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alle spese. Ha ritenuto che, una volta dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta formazione del giudicato esterno, non vi fosse alcuna questione interpretativa ancora esaminabile nel merito. Pertanto, non sussistevano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese. XXX S.p.a., parte integralmente soccombente, è stata condannata a rimborsare alla Provincia 600 euro, oltre accessori, per il primo grado e 500 euro, oltre accessori, per il giudizio di appello.

Norme richiamate

  • Art. 92, comma 2, codice di procedura civile

    gravi ed eccezionali ragioni di convenienza

    La compensazione delle spese è ammessa in caso di reciproca soccombenza oppure quando ricorrano effettive ragioni gravi ed eccezionali. La sola generica incertezza interpretativa, soprattutto quando il giudizio è precluso da un giudicato esterno, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per l'esistenza di un giudicato esterno, il giudice non può normalmente compensare le spese richiamando una generica incertezza interpretativa, perché il merito della questione non è più riesaminabile.
  • La parte integralmente soccombente deve di regola rimborsare le spese processuali, salvo la presenza di circostanze concrete, specifiche e realmente eccezionali.
  • L'incertezza normativa può giustificare la compensazione solo se è effettiva, rilevante per la decisione e adeguatamente motivata; non può essere utilizzata in modo astratto o automatico.
  • Un giudicato formatosi prima della proposizione del nuovo ricorso rafforza l'obbligo della parte soccombente di sostenere le spese, poiché la controversia avrebbe dovuto essere considerata già definita.

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