Cassazione Penale, Sentenza n. 22227/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la carenza motivazionale della sentenza impugnata in relazione al rigetto delle istanze difensive: in particolare la Corte aveva escluso la concessione dei benefici connessi alla collaborazione dell'imputato con la formula "in assenza di elementi concreti di valutazione" e non aveva affatto affrontato la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione con una precedente sentenza divenuta irrevocabile. La difesa aveva depositato una memoria conclusiva (25/05/2018) con allegati (CD con decisioni giudiziarie, copia di un'ordinanza e sei citazioni testimoniali) che documentavano il percorso collaborativo e chiedevano la mitigazione del trattamento sanzionatorio (art.416-bis, comma 1,3; art.62-bis; riduzioni per continuazione; applicazione dell'art.81 c.p.). La Corte territoriale ha dato per condivisibile la scelta sanzionatoria precedente, rideterminando la pena in 4 anni e 10 mesi e multa di C 1.000,00, ma senza confrontarsi specificamente con il contenuto della memoria sulle questioni della collaborazione e della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza motivazionale e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio. Il motivo dell'annullamento è la mancata valutazione e motivazione circa le richieste della difesa relative all'attenuante per collaborazione e all'applicazione della continuazione: la Cassazione ha ritenuto che la decisione di merito non si sia confrontata con gli argomenti documentati nella memoria depositata e che tale omissione incida sulla tenuta motivazionale della sentenza, rendendo necessario un nuovo esame da parte della Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p., comma 1 e 3
Riferito alla richiesta di riconoscimento della collaborazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che mancassero "elementi concreti di valutazione", mentre la Cassazione ha rilevato che la memoria depositata conteneva elementi documentali che richiedevano un esame motivato da parte del giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
Norma evocata dalla difesa nell'ambito delle richieste di mitigazione; la Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza non ha affrontato in modo specifico la domanda di benefici connessi alla collaborazione e alla disciplina sussidiaria prevista.
art. 69 c.p.
Richiamato fra le norme di riferimento per il calcolo della pena e la determinazione delle circostanze; la Corte territoriale ha operato il calcolo della pena senza il necessario confronto motivato sulle richieste difensive.
art. 99 c.p.
Norma relativa alla pena pecuniaria e alla sua determinazione richiamata nella contestazione della determinazione sanzionatoria; la mancata analisi completa degli argomenti difensivi ha inciso sulla correttezza della determinazione complessiva della pena.
art. 81 c.p.
Richiamata in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione tra reati oggetto del processo e reati oggetto di precedente sentenza irrevocabile; la Corte d'appello non ha pronunciato alcuna valutazione sulla continuazione e la Cassazione ha reputato tale silenzio grave ai fini della motivazione.
art. 132 c.p.
Norma sul regime della pena (determinazione della pena); evocata implicitamente nel contesto della rideterminazione sanzionatoria, la mancata considerazione degli elementi favorevoli alla difesa può aver inciso sul corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Norma sulle circostanze e sulcumulo con la determinazione della pena; richiamata fra le norme citate dalla difesa e impiegate dal giudice nel calcolo della pena; la Cassazione ha chiesto un esame motivato sulle richieste di riduzione connesse alle circostanze e alla continuazione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di confrontarsi esplicitamente con le memorie difensive e con gli elementi documentali da esse prodotti quando tali documenti contengono elementi rilevanti per la determinazione della pena o per il riconoscimento di benefici (es. attenuanti per collaborazione, continuazione).
- L'omessa menzione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità, ma può integrare vizio di motivazione se il contenuto trascurato è idoneo a mettere in discussione la tenuta logica o la completezza del percorso argomentativo della sentenza impugnata.
- Se il giudice nega benefici (es. per collaborazione) o non decide sulla continuazione, deve fornire una motivazione adeguata e specifica che spieghi perché gli elementi prodotti dalla difesa non sono valutabili o non sono idonei a incidere sul trattamento sanzionatorio.
- In cassazione il ricorrente deve indicare con precisione il collegamento tra il contenuto della memoria difensiva e il vizio di motivazione dedotto, dimostrando come l'omissione incida sulla decisione; se ciò è fatto, la Corte può annullare e rinviare per un nuovo esame.
- In situazioni analoghe, la parte difensiva dovrebbe documentare in modo chiaro e completo le prove e i provvedimenti a sostegno delle richieste (es. atti che attestano la collaborazione, sentenze definitive per continuità) e segnalare esplicitamente in cassazione come la mancata considerazione di tali elementi abbia inciso sul giudizio di merito.
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