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Sentenza

Sentenza n. 3335/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 967 pubblicata il 12.12.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 967 del 12 dicembre 2024, relativa all’accredito della Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, l’amministrazione non aveva provveduto ad accreditar loro sulla Carta elettronica del docente le somme di 500 euro per ciascuna annualità riconosciuta dal titolo giudiziale. Hanno chiesto l’integrale esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’amministrazione alle spese di lite. Nel corso del giudizio hanno dichiarato che l’amministrazione aveva eseguito il giudicato mediante accredito delle somme, insistendo soltanto per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione durante il giudizio. Il Collegio ha tuttavia evidenziato che il ricorso era stato proposto senza il previo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In particolare, la notifica via PEC della sentenza ai fini della decorrenza del termine non era stata correttamente effettuata presso la sede reale dell’amministrazione e all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle PP.AA., secondo quanto indicato dall’art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012. Per tale ragione, le spese sono state integralmente compensate. È stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni prima di poter promuovere l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il mancato decorso ha determinato l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza, rilevante ai fini della compensazione delle spese.

  • art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012

    Individua i pubblici elenchi rilevanti per la notificazione telematica, tra cui il Registro delle PP.AA.; la notificazione della sentenza a un indirizzo diverso da quello correttamente individuato non consente, secondo il provvedimento, la regolare decorrenza del termine dilatorio.

Massime di principio

  • Quando la pretesa dedotta in un giudizio di ottemperanza viene integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del processo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione non può essere promosso prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione telematica della sentenza deve essere effettuata presso l’indirizzo PEC dell’amministrazione correttamente individuato nel Registro delle PP.AA. secondo i criteri normativi applicabili.
  • L’intervenuta soddisfazione della pretesa può determinare la cessazione della materia del contendere anche quando il ricorso di ottemperanza sia stato proposto prima del decorso del termine dilatorio; tale tardivo o prematuro promovimento può nondimeno giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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