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Sentenza

Sentenza n. 56/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, n. 53/2025 depositata in data 25.3.2025, resa nel giudizio avente numero di R.G. 217/2024.

Giustizia amministrativa202500273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Larino n. 53/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria destinataria di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito della somma complessiva di 2.500 euro, oltre rivalutazione e interessi. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Tribunale di Larino il 30 luglio 2025, la notificazione all’amministrazione della copia conforme del titolo tramite PEC e l’idoneità di tali formalità, nonché l’ammissibilità dell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto dimostrati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua regolare notificazione al Ministero mediante copia conforme e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha chiarito che, a seguito della modifica dell’art. 475 c.p.c., per le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente o altro strumento equipollente per i cinque anni scolastici indicati, con attribuzione complessiva di 2.500 euro, oltre rivalutazione e interessi, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo un ulteriore termine di 40 giorni per l’esecuzione su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 750 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    Per le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all’originale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha introdotto le modifiche alla disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamate dal giudice.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 in materia di forma del titolo esecutivo giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando le statuizioni del titolo siano rimaste ineseguite.
  • Per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione alla pubblica amministrazione di una copia attestata conforme all’originale, secondo l’art. 475 c.p.c.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che impone un pagamento o l’attribuzione di un beneficio, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine ultimativo per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell’interessato, in caso di persistente inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare, oltre all’esistenza del giudicato, la corrispondenza tra quanto richiesto dal ricorrente e quanto stabilito nel titolo giudiziale, potendo ordinare esclusivamente l’esecuzione delle statuizioni già contenute nel giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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