Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1485/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, presentata in data 16.1.2026, prot. n. 1561;

Giustizia amministrativa202600569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale relativa all’ordinanza di demolizione e all’accertamento di inottemperanza, nonché alla documentazione allegata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario degli atti)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto al Comune copia conforme della documentazione relativa all’ordinanza di demolizione n. 16/2010 e alla successiva ordinanza di accertamento di inottemperanza n. 12070/2019, inclusi verbale di sopralluogo, relazione tecnica e rilievo fotografico. In assenza di riscontro ha impugnato il silenzio-diniego, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che gli atti erano già stati notificati al ricorrente, e ha dedotto in udienza il difetto di legittimazione attiva, sul presupposto che il ricorrente avesse perso la proprietà dell’immobile per effetto dell’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Il ricorrente ha replicato che la documentazione prodotta dal Comune in giudizio non era completa, mancando il rilievo fotografico.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. La precedente notificazione degli atti non impedisce di chiederne successivamente copia, poiché i documenti possono non essere più nella disponibilità del destinatario; inoltre, l’istanza riguardava soprattutto la documentazione allegata agli atti, espressamente individuata dal richiedente. La qualità di destinatario di provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica del ricorrente integra un interesse qualificato all’accesso, anche in funzione difensiva e per verificare la correttezza e la legittimità del procedimento, senza necessità di ulteriori dimostrazioni. Anche l’eventuale perdita della titolarità dell’immobile non avrebbe eliminato l’interesse difensivo a conoscere gli atti e a verificare eventuali illegittimità ancora azionabili. Nel merito, il Comune non aveva riscontrato l’istanza e aveva prodotto solo parte della documentazione in sede giudiziale. La produzione parziale non ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché non era stato fornito il rilievo fotografico né era stata certificata la sua eventuale inesistenza. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Comune di consentire la presa visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, o comunque di riscontrare esaustivamente l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale tutela il soggetto titolare di una posizione qualificata e differenziata rispetto ai documenti amministrativi connessi a un procedimento che incide sulla sua sfera giuridica.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici; per il destinatario di provvedimenti ablatori l’interesse è ritenuto evidente o in re ipsa.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    La posizione del destinatario di un provvedimento amministrativo che incide sulla sua sfera giuridica è normativamente qualificata ai fini della legittimazione all’accesso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Il destinatario di un provvedimento amministrativo che incide sulla sua sfera giuridica ha un interesse qualificato all’accesso agli atti e alla documentazione del procedimento, anche per verificare la correttezza e la legittimità dell’azione amministrativa, senza dover dimostrare ulteriori specifiche ragioni.
  • La precedente notificazione di un provvedimento amministrativo non esclude l’interesse a ottenere successivamente copia dello stesso o dei documenti allegati, poiché la notificazione non garantisce che tali atti siano ancora nella disponibilità dell’interessato.
  • La perdita, anche eventualmente sopravvenuta, della titolarità del bene interessato dal procedimento non elimina necessariamente l’interesse difensivo all’accesso, quando siano ancora ipotizzabili contestazioni relative alla legittimità o validità degli atti amministrativi.
  • La produzione in giudizio di una parte dei documenti richiesti non determina la sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione non abbia fornito o espressamente escluso l’esistenza degli ulteriori documenti oggetto dell’istanza; essa deve completare l’esibizione oppure certificarne l’inesistenza.
  • In materia di accesso, l’Amministrazione deve fornire un riscontro esaustivo all’istanza, non potendo sostituire il proprio obbligo procedimentale con una produzione documentale solo parziale effettuata dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.