Sentenza n. 2478/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva disposto l’accreditamento di 2.000 euro a titolo di carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 952/2022 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato il 10 aprile 2024, con la quale il Ministero era stato condannato all’accreditamento in suo favore di 2.000 euro a titolo di carta del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. 107/2015. Il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi sulla somma capitale dal dovuto al soddisfo. Il giudizio è stato instaurato dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione il 7 maggio 2023 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché esso può essere proposto anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto la domanda principale, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani mediante l’accreditamento della somma di 2.000 euro entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha invece respinto la domanda relativa agli interessi, rilevando che il titolo giudiziale da eseguire non conteneva alcuna statuizione in materia e che, nel giudizio di ottemperanza, non possono essere riconosciuti accessori non previsti dal titolo. Il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che intervenisse, su istanza dell’interessato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni in caso di persistente inadempimento e senza compenso ulteriore. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi indicati dalla legge.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il cui decorso è stato ritenuto necessario per la proponibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio della carta del docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’assenza di compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
È la disposizione indicata come fonte dell’introduzione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati gli adempimenti e i termini previsti per l’esecuzione delle condanne nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve assicurare l’attuazione del comando contenuto nel titolo esecutivo, ma non può estenderne il contenuto riconoscendo somme, interessi o altri accessori non contemplati dalla pronuncia da eseguire.
- L’accertato inadempimento dell’amministrazione rispetto a una condanna pecuniaria consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e di nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La disposizione che esclude un compenso ulteriore per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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