Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11903/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzo delle dichiarazioni rese da Marco Coletta senza avergli previamente dato gli avvisi previsti dagli artt. 64, comma 3 e 3-bis, e 197-bis c.p.p., sostenendo che i fatti accertati nei due procedimenti erano collegati e quindi le dichiarazioni di Coletta erano inutilizzabili se non precedute dagli avvisi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'art. 238-bis c.p.p. e all'uso, nella valutazione probatoria, di una sentenza non irrevocabile del Tribunale di Napoli nel separato processo per usura a carico di Coletta, nonché all'indebita valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste Walter Bruno alla luce di quella sentenza; (3) vizio di motivazione e errata valutazione dell'elemento psicologico (art. 368 c.p.), per avere la Corte dato rilievo a circostanze non comprovate (es. che Bruno avrebbe comunicato a Martorano l'intenzione di Coletta di incassare gli assegni) e formulato deduzioni logiche indeterminate rispetto alla conoscenza e volontà del ricorrente; (4) violazione delle norme processuali (artt. 82, comma 3, e 523, comma 2, c.p.p.) per avere ritenuto valide conclusioni orali della parte civile richiamanti atti allegati alla costituzione, ipotizzando una revoca tacita della costituzione della parte civile per mancata produzione di idonee conclusioni scritte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha accolto i primi tre motivi, rilevando che le dichiarazioni di Marco Coletta erano utilizzate senza i previsti avvisi e che sussisteva un collegamento probatorio fra i due procedimenti che imponeva la preventiva comunicazione ai sensi degli artt. 210, comma 6, e 64, comma 3, lett. c), con operatività della sanzione prevista dall'art. 64, comma 3-bis c.p.p.; ha inoltre censurato l'indebita valorizzazione di elementi tratti dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli e la mancanza di una specifica valutazione dell'attendibilità del teste Bruno in relazione a dichiarazioni discordanti nei due procedimenti, con conseguente insufficienza della motivazione sul punto dell'elemento psicologico. Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato: non si configura la revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni quando la parte si richiami a conclusioni presentate all'atto della costituzione o siano verbalizzate richieste orali. In conclusione la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.p. (commi 3 e 3-bis)

    Occorre fornire specifici avvisi al soggetto che in altro procedimento risulta persona offesa o parte, prima di escuterlo come teste; l'inosservanza comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni secondo la sanzione processuale prevista dal comma 3-bis

  • art. 197-bis c.p.p.

    Disciplina l'incompatibilità a testimoniare per persone direttamente coinvolte; la Corte ha richiamato la necessità di valutare l'incompatibilità ove sussista un collegamento probatorio

  • art. 210 c.p.p. (comma 6)

    Prevede l'obbligo di avviso quando la persona sia parte o offesa in altro procedimento; richiamato per l'esigenza di preventiva comunicazione prima dell'escussione

  • art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.

    Consente di rilevare il collegamento probatorio tra procedimenti quando la prova acquisita in un procedimento abbia diretta rilevanza su elementi di un altro procedimento, con conseguenze sull'incompatibilità a testimoniare

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sui riscontri probatori: le dichiarazioni devono essere integrate da elementi di riscontro quando la legge esclude la loro utilizzazione diretta

  • art. 238-bis c.p.p.

    Norma richiamata rispetto all'utilizzabilità e al valore probatorio di atti e sentenze non irrevocabili; la Corte ha sottolineato il divieto di desumere profili di merito direttamente da una sentenza non definitiva senza adeguata valutazione probatoria

  • art. 368 c.p.

    Riguarda la calunnia e il relativo elemento psicologico: la valutazione della colpevolezza richiede motivazione adeguata sulla consapevolezza della falsità e sull'intento, non desumibile da mere supposizioni

  • art. 82 c.p.p. (comma 3) e art. 523 c.p.p. (comma 2)

    Regole sulla costituzione di parte civile e sulle conclusioni: la Corte ha confermato che non opera la revoca tacita della costituzione per la mancata presentazione di conclusioni scritte se la parte si richiama a conclusioni già formulate o a richieste verbalizzate

  • Sez. U., n. 33583 del 26/03/2015 (Lo Presti)

    Precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare che l'interpretazione normativa impone l'avviso preventivo e la sanzione dell'inutilizzabilità quando sussiste il collegamento probatorio fra procedimenti

Massime di principio

  • Se le dichiarazioni rese in un procedimento influiscono direttamente sulla ricostruzione probatoria di un altro procedimento, il teste non può essere escusso senza i previsti avvisi processuali; in mancanza, le dichiarazioni possono essere ritenute inutilizzabili
  • Un collegamento probatorio di tipo 'diretto' (art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.) tra procedimenti rende necessario valutare l'incompatibilità a testimoniare e l'acquisizione di riscontri ai sensi dell'ordinamento processuale
  • Non è ammissibile desumere automaticamente profili di merito da una sentenza non definitiva: il giudice del caso concreto deve motivare specificamente l'attendibilità delle dichiarazioni e non sostituirsi a valutazioni altrui con mere supposizioni
  • Dichiarazioni contrastanti rese dallo stesso teste in procedimenti diversi richiedono una valutazione critica e autonoma nel processo in cui sono rese; non si possono riconnettere giudizi ipotetici da altro procedimento senza verificarne la coerenza e l'attendibilità
  • La mancata produzione di conclusioni scritte in primo grado non comporta automaticamente la revoca tacita della costituzione di parte civile quando la parte si richiami a precedenti conclusioni o abbia verbalizzato richieste rilevanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.