Cassazione Penale, Sentenza n. 33140/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell’ordinanza che ha convalidato la misura urgente di allontanamento dalla casa familiare e ha disposto le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alle persone offese (moglie e figli minori) e dell’applicazione del dispositivo elettronico, in relazione al reato di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge (art. 111 Cost. e art. 384-bis, comma 2, cod. proc. pen.) per insufficiente motivazione e mancanza di autonoma valutazione della gravità indiziaria; 2) erronea interpretazione e applicazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) in relazione alle esigenze cautelari e assenza di necessità della misura, con richiamo al superiore interesse del minore; 3) violazione di art. 275, comma 2, cod. proc. pen. per difetto di proporzionalità delle misure congiuntamente applicate, sostenendo che i fatti integrerebbero al più percosse (art. 581 cod. pen.) e non maltrattamenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti (specialmente le censure sulla motivazione) fossero formulati in modo generico e non rientrassero tra le violazioni di legge consentite per il ricorso per saltum (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.). Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto la motivazione del GIP adeguata: la denuncia della persona offesa è stata considerata intrinsecamente credibile e riscontrata da videoriprese che documentavano condotte ripetute e umilianti nei confronti dei figli (uso di un frustino, imposizione di inginocchiarsi), nonché un’escalation di violenze. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute provate per il concreto rischio di reiterazione connesso all’abuso di alcol e all’atteggiamento spregiudicato dell’indagato. La Corte ha escluso la conversione del ricorso in istanza di riesame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 572, comma secondo, cod. pen.
presente nella motivazione
La Corte conferma che le condotte descritte (minacce, umiliazioni e violenze reiterate nei confronti della moglie e dei figli) integrano la fattispecie dei maltrattamenti quando assumono carattere abituale e lesivo dell'integrità fisica e morale delle vittime
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente
Invocato in relazione al diritto a un provvedimento motivato; la Corte ha ritenuto che il principio costituzionale fosse rispettato dalla motivazione del GIP
art. 384-bis, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente
Richiamato in ordine alla presunta carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse meramente apparente ma contenesse elementi concreti sulla gravità indiziaria
art. 274 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il GIP abbia correttamente valutato l’esistenza delle esigenze di tutela della vittima e di prevenzione della reiterazione
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente
Norma sulla proporzionalità delle misure; la Corte ha ritenuto proporzionate le misure adottate alla luce della gravità e della reiterazione delle condotte
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nella decisione
Limita il ricorso per saltum alle ipotesi in cui siano dedotte violazioni di legge; la Corte ha applicato tale limite per dichiarare inammissibile il ricorso formulato con motivi non consentiti
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
richiamato nella decisione
Regola la riqualificazione delle impugnazioni: la Corte distingue la regola generale di riqualificazione dalle ipotesi speciali (come le misure cautelari) dove la proposizione del ricorso esclude l'istanza di riesame
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato nella decisione
Richiamato in relazione all'inammissibilità dei mezzi impugnatori non consentiti; conferma la declaratoria di inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato nella decisione
Norma che consente la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- Il ricorso immediato per cassazione contro provvedimenti cautelari personali è ammesso solo per motivi di legge previsti dall'art. 311, comma 2: motivi generici di adeguatezza logica della motivazione non bastano a rendere il ricorso ammissibile.
- La mancanza o insufficienza di motivazione deve essere contestata con specificità e dimostrare un vero vizio di legge; censure meramente generiche sulla "scarsa" motivazione sono normalmente inammissibili.
- La gravità indiziaria può essere adeguatamente accertata anche sulla base della denuncia della persona offesa se ritenuta intrinsecamente credibile e corroborata da elementi materiali (es. videoriprese); tali elementi possono giustificare misure cautelari severe.
- Le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione (anche aggravato dall'abuso di sostanze) giustificano misure di allontanamento e divieto di avvicinamento quando vi sia concreto pericolo per l'incolumità delle vittime.
- La proposizione di un ricorso non consentito contro misure cautelari preclude generalmente la conversione in istanza di riesame: la scelta del rimedio alternativa deve essere operata correttamente dall'interessato oppure comporta l'inammissibilità del rimedio invocato.
- Chi propone ricorso mal qualificato o con motivi non consentiti rischia la condanna alle spese e al versamento di ammende; è quindi necessario valutare attentamente il mezzo di impugnazione più idoneo.
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