Cassazione Penale, Sentenza n. 24345/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo di non aver avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza. Contestava la valutazione della Corte d'appello secondo cui la conoscenza del procedimento era dimostrata dal contatto telefonico tra l'imputato e il difensore d'ufficio riportato a verbale e dalle notifiche eseguite per compiuta giacenza/eletto domicilio. Sosteneva inoltre che la mera elezione di domicilio in sede di indagini e la comunicazione telefonica non fossero idonee a provare che l'imputato avesse effettivamente avuto contezza dell'udienza e del processo a suo carico.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'apprezzamento dei fatti. Ha confermato che, pur essendo la notifica personale dell'avviso d'udienza la forma più sintomatica della conoscenza, anche la notifica per "compiuta giacenza" e la dichiarazione del difensore d'ufficio, raccolta a verbale, possono essere sintomatiche della effettiva instaurazione di un rapporto tra difensore e assistito e, quindi, della conoscenza del processo. La Corte ha ritenuto attendibile la dichiarazione del difensore circa il contatto telefonico e ha precisato che l'onere probatorio grava sul ricorrente che invoca la rescissione: bisogna provare con rigore circostanze che dimostrino l'ignoranza del processo non imputabile all'imputato. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 346 cod. pen.
Norma richiamata per individuare il reato per cui il ricorrente era stato condannato (fatto di riferimento). Non è stata oggetto di interpretazione giuridica centrale nella decisione sulla rescissione.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Indica le condizioni che consentono la celebrazione del processo in assenza dell'imputato quando questi sia a conoscenza del procedimento. La Corte l'ha utilizzata per delimitare i presupposti sintomatici della conoscenza, precisando che la notifica personale è particolarmente significativa ma non esclusiva.
artt. 157 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina le modalità di notifica degli atti processuali. La Corte ha richiamato queste norme per affermare che il sistema delle notifiche comprende varie modalità (tra cui la notifica per compiuta giacenza) che vanno valutate concretamente ai fini della conoscenza del processo.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle notifiche eseguite; la Corte ha osservato che la notifica ai sensi di tale comma, pur non essendo necessaria nel caso, rafforza la regolarità dell'iter notificatorio.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Istituto della rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza del processo. La Corte ha ribadito che chi invoca la rescissione deve provare rigorosamente le circostanze che hanno determinato l'ignoranza del procedimento, non potendo limitarsi a rilievi generici.
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere l'incidente di esecuzione dalla richiesta di rescissione del giudicato: le nullità insanabili coperte dal giudicato non si possono dedurre con l'incidente di esecuzione, ma possono essere valutate nella rescissione se sussiste incolpevole mancata conoscenza.
Massime di principio
- La notifica per "compiuta giacenza" effettuata presso il domicilio dichiarato è presunzione di conoscenza del processo; la mera genericità dell'eccezione non è sufficiente per superarla.
- La dichiarazione del difensore d'ufficio riportata a verbale (anche relativa a un contatto telefonico con l'imputato) può essere ritenuta prova sintomatica dell'effettiva instaurazione del rapporto difensore-assistito e della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- Per ottenere la rescissione ex art. 629-bis c.p.p. l'onere della prova grava sul ricorrente: serve una prova rigorosa di circostanze concrete che giustifichino l'ignoranza del processo non imputabile all'imputato.
- Lo stato di detenzione non esclude di per sé la possibilità di contatti tra imputato e difensore; spetta al ricorrente dimostrare come la detenzione abbia effettivamente impedito la conoscenza del processo.
- L'elezione di domicilio in fase di indagini non è di per sé idonea a dimostrare la mancata conoscenza del procedimento se la notifica è risultata formalmente regolare; bisogna documentare fatti specifici che abbiano ostacolato la ricezione o la percezione dell'atto.
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