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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5958 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Esclusione di alcuni beni dal regime delle detrazioni - Vincoli procedurali imposti dall'ordinamento comunitario - Mancato rispetto - Conseguenze - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'IVA assolta e non detratta negli anni 2001-2004 per autoveicoli aziendali e apparecchiature di telefonia mobile. La società sosteneva che la limitazione legislativa del 50% della detrazione IVA sui telefoni cellulari fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché adottata senza la previa consultazione del comitato consultivo IVA prevista dall'art. 17, n. 7, della sesta direttiva 77/388/CEE. L'Agenzia delle Entrate contestava inoltre l'applicabilità della pronuncia della Corte di giustizia e deduceva questioni relative alla tardività delle domande, all'inerenza dei costi, all'onere della prova e agli effetti del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto infondato il motivo relativo alla detrazione IVA sui telefoni cellulari, affermando che il principio enunciato dalla Corte di giustizia si applica anche alla limitazione prevista per tali apparecchi, se adottata senza il rispetto degli obblighi procedurali comunitari. Le autorità fiscali non possono quindi opporre al contribuente la limitazione illegittima e il contribuente deve poter ricalcolare l'IVA detraibile, purché i beni siano stati utilizzati per operazioni imponibili. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili, principalmente per novità delle questioni o difetti di prospettazione. È stato inoltre respinto il ricorso incidentale della società, poiché il termine nazionale biennale per chiedere il rimborso decorre dal versamento dell'imposta e non viene prorogato dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva 77/388/CEE

    Le autorità tributarie nazionali non possono opporre a un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione quando l'esclusione non sia stata stabilita conformemente alla direttiva.

    Uno Stato membro non può escludere o limitare la detrazione IVA per determinati beni senza rispettare gli obblighi procedurali europei, tra cui la previa consultazione del comitato consultivo IVA. In caso contrario, la limitazione nazionale non può essere fatta valere contro il contribuente.

  • Art. 29 della sesta direttiva 77/388/CEE

    Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto.

    La consultazione del comitato costituisce una garanzia procedurale necessaria per l'adozione di misure nazionali derogatorie al regime ordinario della detrazione IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Disciplina il principio generale della detrazione dell'IVA relativa a beni e servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, nei limiti in cui siano utilizzati per operazioni soggette a imposta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 1, lett. g), vigente ratione temporis

    La detrazione dell'IVA relativa all'acquisto, all'importazione e alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre è ammessa nella misura del 50 per cento.

    La limitazione forfettaria del 50% per i telefoni cellulari non è opponibile quando la misura derogatoria sia stata adottata senza il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal diritto comunitario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Il termine di decadenza per la domanda di rimborso tributario decorre secondo la disciplina nazionale e, nel caso esaminato, dal versamento dell'imposta. La successiva pronuncia della Corte di giustizia non riapre né proroga tale termine.

  • D.L. 15 settembre 2006, n. 258, convertito dalla L. 10 novembre 2006, n. 278

    La disciplina sopravvenuta sui rimborsi IVA non incide sulle domande già presentate e sui giudizi già instaurati prima della sua entrata in vigore, né può imporre retroattivamente nuove formalità di ammissibilità.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale limita il diritto alla detrazione IVA in deroga al regime ordinario europeo, occorre verificare non solo il contenuto della limitazione, ma anche il rispetto delle procedure previste dal diritto dell'Unione. La violazione di tali procedure può rendere la limitazione non opponibile al contribuente.
  • Il contribuente può ottenere la detrazione o il rimborso dell'IVA non detratta per effetto di una limitazione illegittima solo se dimostra che i beni o servizi sono stati effettivamente utilizzati per operazioni imponibili e che la domanda è stata presentata entro i termini nazionali di decadenza.
  • Una sentenza successiva della Corte di giustizia che dichiari incompatibile una norma nazionale con il diritto europeo non proroga automaticamente i termini processuali o decadenziali previsti per chiedere il rimborso.
  • Le questioni nuove, non dedotte tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio o non adeguatamente documentate, non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
  • Le norme sopravvenute che disciplinano modalità e documentazione dei rimborsi non possono essere applicate retroattivamente alle domande già presentate, salvo specifica previsione normativa compatibile con i principi processuali.

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