Sentenza n. 228/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro per ciascuna ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro, e aveva condannato il Ministero al pagamento di tale importo in favore di ciascuna. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 aprile 2025 presso il domicilio digitale dell’amministrazione. Le ricorrenti hanno dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale, chiedendo l’attivazione delle rispettive Carte elettroniche, l’accredito delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata validamente presso il domicilio digitale dell’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando per ciascuna ricorrente la Carta elettronica e versandovi l’importo di 500 euro oggetto della condanna. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, quale commissario ad acta. Il commissario dovrà provvedere, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, anche all’eventuale allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa impedire l’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità di mora non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative. Nel caso concreto, tali ragioni sono state ravvisate nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico, nella complessità organizzativa del procedimento di attivazione della Carta elettronica e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 339 euro, oltre contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili concretamente dal giudice dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
La notificazione della copia conforme del provvedimento presso il domicilio digitale dell’amministrazione è idonea a costituire titolo esecutivo, senza necessità della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza ottemperanda.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web, elemento considerato dal giudice per valutare la complessità dell’esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario quando il titolo accerti un obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione rilevano la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere tutte le attività necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, comprese le operazioni contabili di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; l’amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina di un commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica, la complessità organizzativa dell’adempimento e la particolare mole di contenzioso seriale, soprattutto quando sia già stato nominato un commissario ad acta.
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