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direttiva

Direttiva 2004/33

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce i requisiti tecnici di dettaglio che attuano la direttiva 2002/98/CE in materia di sangue ed emocomponenti. Definisce obblighi informativi verso i donatori, criteri di idoneità ed esclusione, condizioni di conservazione e trasporto, controlli di qualità e misure specifiche per le donazioni autologhe. Impone inoltre agli Stati membri di recepire le disposizioni entro l’8 febbraio 2005 e di garantire la convalida dei processi e degli esami di controllo previsti dagli allegati.

Direttiva tecnica di attuazione della direttiva 2002/98/CE sui requisiti di qualità e sicurezza del sangue umano e degli emocomponenti, con regole su informazione dei donatori, idoneità, conservazione, trasporto, controllo qualità e donazioni autologhe.

Ambito di applicazione

Si applica ai centri ematologici e, tramite gli obblighi imposti agli Stati membri, alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, al trasporto e alla distribuzione del sangue umano e degli emocomponenti. Copre sia le donazioni allogeniche sia le donazioni autologhe, nonché il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, compresi quelli destinati a essere impiegati come materie prime per la produzione di medicinali derivati da sangue e plasma umano. Sono previste regole specifiche per le unità autologhe, che devono essere identificate e separate da quelle allogeniche.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione sui requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

La direttiva dà attuazione tecnica alla direttiva 2002/98/CE, che fissa il quadro generale di qualità e sicurezza per sangue umano ed emocomponenti. Il testo è costruito per garantire un livello elevato e uniforme di tutela della salute umana, prevenendo la trasmissione di malattie tramite il sangue e assicurando requisiti omogenei lungo l’intera catena trasfusionale, incluse le importazioni da paesi terzi.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama, nei considerando, la necessità di stabilire requisiti tecnici specifici per rendere effettivi gli obiettivi della direttiva 2002/98/CE. Nel predisporre tali requisiti, il testo tiene conto di raccomandazioni del Consiglio, del Consiglio d’Europa, del Comitato scientifico per i medicinali e i dispositivi medici, delle monografie della Farmacopea europea, delle raccomandazioni OMS e dell’esperienza professionale del settore. Viene inoltre sottolineato che il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi devono rispettare gli stessi standard di qualità e sicurezza.

Ambito di applicazione e principali nozioni tecniche

La direttiva riguarda i centri ematologici e, in generale, le attività di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e degli emocomponenti. Le regole si applicano sia alle donazioni allogeniche sia alle donazioni autologhe, con disciplina specifica per queste ultime, che devono essere identificate e mantenute separate dalle altre unità.

L’articolo 1 rinvia all’allegato I per le definizioni tecniche. Tra le più rilevanti vi sono:

  • donazione autologa e donazione allogenica;
  • convalida;
  • sangue intero;
  • plasma, crioprecipitato e plasma fresco congelato;
  • aferesi;
  • principali prodotti cellulari, come globuli rossi e piastrine, anche nelle varianti deleucocitate o in soluzione additiva.

Informazione al donatore e consenso informato

Gli articoli 2 e 3 disciplinano in modo dettagliato il flusso informativo prima della donazione. I centri ematologici devono innanzitutto fornire ai candidati donatori le informazioni indicate nella parte A dell’allegato II, tra cui:

  • spiegazioni chiare sulla natura del sangue, della donazione e dei componenti derivati;
  • motivi degli esami, dell’anamnesi e dei controlli;
  • tutela dei dati personali;
  • rischi per il donatore e per il ricevente;
  • libertà di interrompere o rinviare la donazione;
  • possibilità di chiedere chiarimenti in ogni momento;
  • conseguenze di eventuali test positivi per HIV, HBV, HCV o altri agenti trasmissibili.

Prima di procedere alla donazione, il donatore deve poi fornire al centro le informazioni elencate nella parte B dell’allegato II, cioè dati identificativi univoci, anamnesi sanitaria e medica raccolta da personale qualificato e firma del questionario. La firma attesta, tra l’altro, che il donatore ha compreso il materiale informativo, ha potuto porre domande, ha risposto in modo soddisfacente, ha prestato il consenso informato e, nel caso di donazione autologa, è stato avvertito che il sangue raccolto potrebbe non essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno trasfusionale.

Criteri di idoneità ed esclusione dei donatori

L’articolo 4 rinvia all’allegato III, che stabilisce i criteri di idoneità dei donatori di sangue intero e di emocomponenti. Il sistema prevede:

  • criteri di accettazione relativi a età, peso corporeo, livelli di emoglobina, proteine e piastrine;
  • esclusioni permanenti per le donazioni allogeniche;
  • esclusioni temporanee per infezioni, esposizioni a rischio di infezione trasmissibile per trasfusione, vaccinazioni e altre situazioni temporanee;
  • esclusioni collegate a specifiche situazioni epidemiologiche;
  • criteri particolari per i donatori autologhi.

È prevista una clausola di flessibilità: in casi eccezionali, professionisti sanitari qualificati del centro ematologico possono autorizzare donazioni individuali anche se il donatore non soddisfa i criteri ordinari, ma tali decisioni devono essere documentate e conformi alle disposizioni sulla gestione della qualità della direttiva 2002/98/CE. I criteri indicati non si applicano alle donazioni autologhe, che sono soggette a regole specifiche.

Conservazione, trasporto, distribuzione ed etichettatura

L’articolo 5 e l’allegato IV disciplinano le condizioni di conservazione, trasporto e distribuzione. Il trasporto di sangue ed emocomponenti in ogni fase della catena trasfusionale deve avvenire in condizioni che mantengano l’integrità del prodotto.

Per le unità autologhe valgono prescrizioni aggiuntive:

  • devono essere chiaramente identificate come autologhe;
  • devono essere conservate, trasportate e distribuite separatamente dalle unità allogeniche;
  • devono essere etichettate secondo la direttiva 2002/98/CE;
  • l’etichetta deve indicare l’identificazione del donatore e riportare la dicitura "UNICAMENTE PER TRASFUSIONE AUTOLOGA".

Requisiti di qualità e sicurezza e controlli

L’articolo 6 rinvia all’allegato V, che introduce requisiti di qualità e sicurezza per gli emocomponenti. Il sangue e gli emocomponenti devono essere controllati in base a parametri tecnici di qualità e fornire risultati accettabili. È inoltre richiesto un adeguato controllo batteriologico del processo di raccolta e lavorazione.

Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché le importazioni da paesi terzi, incluse quelle destinate alla fabbricazione di medicinali derivati da sangue e plasma umano, soddisfino norme equivalenti di qualità e sicurezza. Per le donazioni autologhe, le misure contrassegnate con asterisco sono considerate solo raccomandazioni.

Donazioni autologhe

L’articolo 7 conferma che le donazioni autologhe devono rispettare sia la direttiva 2002/98/CE sia i requisiti specifici della presente direttiva. La disciplina impone una separazione rigorosa dalle donazioni allogeniche e una identificazione chiara delle unità, per evitare qualsiasi impiego per trasfusione ad altri pazienti.

Convalida dei processi

L’articolo 8 prevede un obbligo generale di convalida di tutti gli esami di controllo e dei processi di cui agli allegati da II a V. La logica è quella della dimostrazione documentata e oggettiva che i requisiti prescritti possano essere soddisfatti in modo coerente. Per i professionisti del settore, ciò implica la necessità di procedure tracciabili, documentazione tecnica e validazione periodica dei processi critici.

Recepimento, decorrenza ed effetti per gli Stati membri

L’articolo 9 fissa il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare le misure necessarie entro e non oltre l’8 febbraio 2005. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza, oltre al testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la scelta concreta delle modalità di richiamo è rimessa agli Stati membri.

L’articolo 10 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 indica come destinatari gli Stati membri, confermando la natura di atto che vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Disposizioni principali

Definizioni tecniche comuni

L’articolo 1 rinvia alle definizioni contenute nell’allegato I, che chiarisce la terminologia tecnica relativa a donazione autologa e allogenica, convalida, sangue intero, plasma, crioprecipitato, aferesi e principali componenti ematici, al fine di assicurare un’applicazione uniforme della direttiva.

Informazione ai candidati donatori

L’articolo 2 impone agli Stati membri di garantire che i centri ematologici forniscano ai candidati donatori le informazioni elencate nella parte A dell’allegato II, includendo materiale educativo, spiegazione delle procedure, tutela dei dati personali, rischi, consenso informato, possibilità di autoesclusione e informazione sulle conseguenze di risultati positivi ai test infettivologici.

Informazioni da richiedere ai donatori e consenso informato

L’articolo 3 richiede che, prima della donazione, i donatori forniscano al centro ematologico le informazioni previste dalla parte B dell’allegato II: identificazione univoca, anamnesi sanitaria e medica raccolta tramite questionario e intervista, e firma del donatore a conferma della comprensione delle informazioni, della possibilità di domande, del consenso informato e della veridicità dei dati forniti.

Criteri di idoneità dei donatori

L’articolo 4 impone ai centri ematologici di garantire che i donatori di sangue intero e di emocomponenti rispettino i criteri di idoneità dell’allegato III, relativi a età, peso, emoglobina, proteine e piastrine, nonché ai criteri di esclusione permanenti e temporanei per infezioni, esposizioni a rischio, vaccinazioni, situazioni epidemiologiche particolari e donazioni autologhe. In casi eccezionali, personale sanitario qualificato può autorizzare singole donazioni anche in deroga ai criteri, purché la decisione sia documentata e conforme alla gestione della qualità della direttiva 2002/98/CE.

Conservazione, trasporto e distribuzione

L’articolo 5 richiede che le condizioni di conservazione, trasporto e distribuzione siano conformi all’allegato IV. Il trasporto deve avvenire in condizioni idonee a mantenere l’integrità del prodotto. Per le unità autologhe è previsto l’obbligo di identificazione, conservazione, trasporto e distribuzione separati rispetto alle unità allogeniche, con etichettatura specifica e indicazione dell’avvertenza 'UNICAMENTE PER TRASFUSIONE AUTOLOGA'.

Requisiti di qualità e sicurezza e controlli

L’articolo 6 impone la conformità ai requisiti di qualità e sicurezza dell’allegato V. Sono previsti controlli tecnici di qualità sugli emocomponenti, controllo batteriologico del processo di raccolta e lavorazione, e obbligo per gli Stati membri di assicurare che le importazioni da paesi terzi, anche quelle destinate alla produzione di medicinali derivati da sangue e plasma umano, rispettino norme equivalenti di qualità e sicurezza.

Donazioni autologhe

L’articolo 7 prevede che le donazioni autologhe rispettino sia la direttiva 2002/98/CE sia i requisiti specifici della presente direttiva. Esse devono essere chiaramente identificate come tali e tenute separate dalle donazioni allogeniche; l’allegato IV precisa inoltre le regole di etichettatura e separazione fisica.

Convalida dei processi e degli esami

L’articolo 8 obbliga gli Stati membri a garantire la convalida di tutti gli esami di controllo e dei processi di cui agli allegati da II a V, richiedendo una dimostrazione documentata e oggettiva della capacità dei processi di soddisfare in modo coerente i requisiti previsti.

Recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 9 stabilisce che gli Stati membri devono adottare entro e non oltre l’8 febbraio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché trasmettere il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità pubblicatrasfusione di sanguequalità e sicurezza dei prodotti biologicitutela dei dati personalifarmaci derivati da sangue e plasma

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