Direttiva 2004/34
Direttiva 2004/34/CE della Commissione, del 23 marzo 2004, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/34/CE della Commissione aggiorna al progresso tecnico la disciplina europea sulle denominazioni tessili, modificando la direttiva 96/74/CE. L'intervento è circoscritto all'inserimento della fibra polilattide negli elenchi di fibre contenuti negli allegati I e II. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° marzo 2005 e notificare alla Commissione le misure adottate.
Adeguamento tecnico della direttiva 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile, con inserimento della fibra polilattide negli allegati I e II.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti tessili disciplinati dalla direttiva 96/74/CE, in particolare alle regole di etichettatura o marcatura relative al contenuto in fibre tessili e alla commercializzazione dei prodotti tessili nel mercato interno. Riguarda gli Stati membri quanto al recepimento e all'aggiornamento delle rispettive disposizioni nazionali; non introduce un regime autonomo, ma modifica gli allegati tecnici della direttiva madre. È testo rilevante ai fini del SEE.
Adeguamento tecnico delle denominazioni tessili
La direttiva 2004/34/CE della Commissione interviene sulla direttiva 96/74/CE in materia di denominazioni del settore tessile, che disciplina l'etichettatura o la marcatura dei prodotti tessili in funzione del contenuto di fibre. Il considerando centrale chiarisce che, sulla base dei risultati di un gruppo tecnico di lavoro, si è reso necessario adeguare la normativa al progresso tecnico mediante l'inserimento della fibra polilattide negli allegati tecnici.
Obiettivo e contenuto dell'intervento
L'obiettivo è limitato e puntuale: aggiornare gli elenchi di fibre riconosciute ai fini della disciplina europea sulle denominazioni tessili. La direttiva non riscrive l'impianto della direttiva 96/74/CE, ma la modifica solo nei suoi allegati I e II, aggiungendo la nuova riga 33a per la fibra polilattide. Ne deriva che i prodotti tessili che ricadono nella direttiva madre dovranno tenere conto di tale nuova denominazione nelle attività di etichettatura e commercializzazione.
Ambito materiale e soggetti interessati
La disciplina riguarda i prodotti tessili immessi sul mercato nell'Unione europea, con finalità di protezione degli interessi dei consumatori e di uniformità delle regole di mercato. La direttiva opera indirettamente sugli operatori economici del settore tessile, ma gli obblighi diretti sono posti agli Stati membri, che devono assicurare il recepimento nel diritto interno della modifica tecnica. Il testo è espressamente qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Obblighi per gli Stati membri e margini di discrezionalità
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° marzo 2005 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono inoltre informare immediatamente la Commissione e trasmettere una tabella di corrispondenza tra le nuove disposizioni nazionali e la direttiva. È lasciata alla discrezionalità nazionale la forma del riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento: esso può essere inserito espressamente nella disciplina nazionale oppure apposto in sede di pubblicazione ufficiale secondo le modalità decise dallo Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari formali dell'atto sono gli Stati membri, ai quali spetta l'adeguamento dell'ordinamento interno entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE
L'articolo 1 dispone l'inserimento della fibra polilattide nell'allegato I e nell'allegato II della direttiva 96/74/CE, mediante l'aggiunta della nuova riga 33a in entrambi gli allegati. La direttiva opera quindi come aggiornamento tecnico della nomenclatura delle fibre tessili soggette a etichettatura o marcatura.
Recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° marzo 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre richiesta l'informazione immediata alla Commissione e l'allegazione di una tabella di corrispondenza tra disposizioni nazionali e direttiva.
Comunicazione delle disposizioni nazionali
L'articolo 2, paragrafo 2, prevede l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel campo di applicazione della direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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