Direttiva 2004/28
Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/28/CE modifica in modo esteso la direttiva 2001/82/CE, con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno dei medicinali veterinari, elevando al contempo gli standard di qualità, sicurezza ed efficacia. Interviene su definizioni, ambito di applicazione, autorizzazione all’immissione in commercio, procedure di mutuo riconoscimento e decentrata, uso in deroga, etichettatura, distribuzione, controlli di fabbricazione e farmacovigilanza. È prevista la trasposizione entro il 30 ottobre 2005, con applicazione immediata come direttiva da recepire negli ordinamenti nazionali.
Modifica il codice comunitario dei medicinali veterinari per rafforzare autorizzazione, commercializzazione, distribuzione, farmacovigilanza, controlli e disciplina dei medicinali omeopatici.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari destinati a essere immessi in commercio negli Stati membri e preparati industrialmente o mediante processo industriale, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi, nonché alle sostanze attive usate come materie prime e ad alcune sostanze con effetti anabolizzanti, antinfettivi, antiparassitari, antinfiammatori, ormonali o psicotropi richiamate dalla direttiva. Restano escluse, tra l’altro, le alimenti medicamentosi come tali, alcuni medicinali immunologici inattivati prodotti e impiegati in allevamento nella stessa località, i radiofarmaci veterinari, taluni additivi per mangimi e i medicinali per prove di ricerca e sviluppo, salvo specifiche disposizioni. Per i medicinali destinati a pesci d’acquario, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori, furetti e conigli di compagnia gli Stati membri possono prevedere esenzioni limitate da alcuni articoli; specifiche regole sono previste anche per formule magistrali e officinali.
Direttiva 2004/28/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE sui medicinali veterinari
La direttiva interviene in modo organico sul codice comunitario dei medicinali veterinari per rafforzare il mercato interno, la tutela della salute animale e della salute pubblica, nonché la sicurezza dei consumatori. Il legislatore UE aggiorna definizioni, procedure autorizzative, regole su uso in deroga, etichettatura, fabbricazione, distribuzione e farmacovigilanza, tenendo conto dell’evoluzione scientifica e della necessità di maggiore cooperazione tra Stati membri.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La modifica della direttiva 2001/82/CE risponde all’esigenza di eliminare gli ostacoli residui alla libera circolazione dei medicinali veterinari e di armonizzare le differenze nazionali sui principi essenziali. I considerando evidenziano un duplice obiettivo: garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali veterinari e, al contempo, non ostacolare lo sviluppo dell’industria farmaceutica veterinaria e il commercio nel mercato interno.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2, come sostituito, estende la disciplina ai medicinali veterinari destinati all’immissione in commercio negli Stati membri, preparati industrialmente o con processo industriale, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi. In caso di dubbio tra medicinali veterinari e prodotti soggetti ad altre normative UE, prevale la presente direttiva. Sono inoltre ricompresi, per specifici profili, le sostanze attive usate come materie prime e talune sostanze con particolari effetti farmacologici richiamate dall’articolo 68.
L’articolo 3 elenca le principali esclusioni: alimenti medicamentosi, taluni medicinali immunologici inattivati prodotti e impiegati nella stessa località, medicinali radioattivi, additivi per mangimi e medicinali per prove di ricerca e sviluppo. Restano fuori anche i medicinali preparati in farmacia come formula magistrale o officinale, salve le norme su detenzione, prescrizione, fornitura e somministrazione.
Definizioni e chiarimento dei casi di confine
L’articolo 1 viene profondamente riscritto per chiarire le nozioni fondamentali. In particolare, viene ridefinito il “medicinale veterinario”, la nozione di “medicinale omeopatico veterinario”, il “tempo di attesa”, l’“effetto collaterale negativo”, il “rappresentante del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio”, il “rapporto rischi/benefici”, la “prescrizione veterinaria”, le denominazioni del medicinale, il dosaggio, il confezionamento e l’etichettatura.
La direttiva insiste sui c.d. prodotti “di frontiera”: se un prodotto rientra potenzialmente sia nella definizione di medicinale veterinario sia in quella di un altro prodotto regolato da normativa comunitaria, si applica la direttiva sui medicinali veterinari, salvo che il prodotto rientri chiaramente in altra categoria (ad esempio alimenti, mangimi, biocidi).
Autorizzazione all’immissione in commercio e responsabilità del titolare
L’articolo 5 riafferma il principio della previa autorizzazione all’immissione in commercio: nessun medicinale veterinario può essere commercializzato senza AIC rilasciata dall’autorità competente nazionale o a norma del regolamento (CE) n. 726/2004. Ogni successiva estensione a nuove specie, dosaggi, forme farmaceutiche, vie di somministrazione, presentazioni o variazioni è ricompresa nell’autorizzazione globale.
Il titolare dell’AIC resta responsabile della commercializzazione; la nomina di un rappresentante locale non lo esonera da responsabilità legale.
Medicinali per animali destinati alla produzione di alimenti
L’articolo 6 rafforza la disciplina per i medicinali destinati ad animali da reddito: l’autorizzazione è possibile solo se le sostanze farmacologicamente attive figurano negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90. Se gli allegati vengono modificati, il titolare o l’autorità competente devono attivare entro 60 giorni le misure necessarie per modificare o revocare l’autorizzazione.
È prevista una deroga per alcuni equidi dichiarati non destinati alla macellazione per il consumo umano, purché il medicinale non contenga sostanze dell’allegato IV e non sia destinato a determinate affezioni per le quali esiste già un medicinale autorizzato per equidi.
Uso temporaneo o in deroga in assenza di medicinali autorizzati
Gli articoli 8, 10 e 11 disciplinano le ipotesi eccezionali. In caso di epizoozie gravi gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente l’impiego di medicinali immunologici senza AIC, informando la Commissione. Per animali oggetto di importazione o esportazione verso paesi terzi, può essere autorizzato l’uso di un medicinale immunologico autorizzato nel paese terzo interessato.
Quando non esistano medicinali autorizzati per una data affezione, il veterinario può, sotto la propria diretta responsabilità, ricorrere a medicinali autorizzati per altre specie o affezioni, a medicinali per uso umano, ad altri medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro, oppure a un preparato estemporaneo. Per gli animali da produzione alimentare, tale uso è subordinato alla presenza delle sostanze attive negli allegati del regolamento 2377/90 e all’osservanza di tempi di attesa minimi: 7 giorni per uova e latte, 28 giorni per carni di pollame e mammiferi, 500 gradi/giorno per le carni di pesce.
Il veterinario deve annotare esame, proprietario, numero di animali, diagnosi, medicinali, dosi, durata e tempi di attesa, conservando la documentazione per almeno cinque anni.
Domanda di autorizzazione, fascicolo tecnico e dati richiesti
L’articolo 12 elenca in modo molto dettagliato il contenuto della domanda di AIC: dati del richiedente e dei fabbricanti, denominazione del medicinale, composizione qualitativa e quantitativa, metodo di fabbricazione, indicazioni terapeutiche, controindicazioni, effetti collaterali, posologia, precauzioni, tempo di attesa, metodi di controllo, risultati delle prove farmaceutiche, di innocuità, di studio dei residui, precliniche e cliniche, valutazione dell’impatto ambientale, sistema di farmacovigilanza e, se del caso, di gestione dei rischi.
Per i medicinali destinati ad animali da produzione alimentare, la domanda deve includere anche l’attestazione di aver presentato una domanda valida per la determinazione dei limiti massimi di residui, quando le sostanze attive non siano ancora incluse negli allegati del regolamento 2377/90. Il fascicolo deve essere corredato di riassunti dettagliati e critici redatti da soggetti qualificati.
Regime dei generici, dati di riferimento e protezione amministrativa
L’articolo 13 introduce un regime armonizzato dei medicinali veterinari generici. Il richiedente può essere esonerato dal fornire i risultati di alcune prove se dimostra che il medicinale è generico di un medicinale di riferimento autorizzato da almeno otto anni; in tal caso il generico non può essere immesso in commercio prima di dieci anni dalla prima autorizzazione del riferimento. Per pesci, api e altre specie determinate, il periodo di esclusiva sale a 13 anni.
La nozione di medicinale generico ruota attorno alla stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive, alla stessa forma farmaceutica e alla bioequivalenza dimostrata. Se il medicinale non è generico, o se vi sono differenze sostanziali, occorrono ulteriori prove di innocuità, residui, precliniche e cliniche. Sono disciplinati anche i biologici simili, il consolidato impiego veterinario di almeno dieci anni, le associazioni di sostanze attive, il rinvio volontario alla documentazione del titolare e alcune deroghe eccezionali per gli immunologici.
L’articolo 2 della direttiva precisa inoltre che le nuove regole sui periodi di protezione non si applicano alle domande di autorizzazione presentate prima della data di recepimento.
Medicinali omeopatici veterinari
Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 64 disciplinano in modo specifico i medicinali omeopatici veterinari. Quelli che soddisfano le condizioni dell’articolo 17 beneficiano di una procedura semplificata di registrazione: via di somministrazione prevista dalle farmacopee, assenza di indicazioni terapeutiche e diluizione tale da garantire l’innocuità, in particolare non oltre una parte su 10.000 di tintura madre. Gli Stati membri determinano la modalità di dispensazione al momento della registrazione.
I medicinali omeopatici non rientranti nella procedura semplificata sono autorizzati secondo le regole ordinarie, ma gli Stati membri possono introdurre regole speciali per le prove di innocuità e per le sperimentazioni relative ad animali da compagnia ed specie esotiche non destinate alla produzione alimentare. Per tali medicinali si applicano etichettature specifiche che evidenziano l’assenza di indicazioni terapeutiche approvate.
Procedura nazionale e tempi di decisione
L’articolo 21 impone agli Stati membri di concludere la procedura di autorizzazione entro 210 giorni dalla presentazione di una domanda valida. L’articolo 22 prevede il rigetto della domanda quando un altro Stato membro ha già autorizzato il medesimo medicinale e la domanda non sia stata presentata nell’ambito della procedura di mutuo riconoscimento/decentrata.
L’articolo 23 consente controlli di laboratorio, verifiche sui metodi analitici e richieste di informazioni supplementari, sospendendo nel frattempo i termini procedurali.
Pubblicità, etichettatura, foglietto illustrativo e trasparenza
Gli articoli 25, 58, 59, 60 e 61 rafforzano l’obbligo di conformità delle informazioni al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Le confezioni devono riportare denominazione, composizione, titolare, specie destinatarie, tempi di attesa, precauzioni di eliminazione e diciture specifiche; il foglietto illustrativo è obbligatorio salvo casi particolari e deve essere approvato dall’autorità competente.
Per i medicinali autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, gli Stati membri possono richiedere o consentire indicazioni supplementari su distribuzione, detenzione, vendita o precauzioni, purché non abbiano fini promozionali e siano nettamente separate dal resto delle informazioni. Le decisioni di rilascio o revoca dell’AIC devono essere rese accessibili al pubblico.
Distribuzione, fornitura e prescrizione veterinaria
Il titolo VI viene ridenominato per comprendere detenzione, distribuzione e fornitura. L’articolo 65 impone ai distributori un piano d’emergenza per il ritiro del mercato e obblighi di comunicazione per le importazioni da altri Stati membri. L’articolo 66 richiede registrazioni dettagliate delle forniture soggette a prescrizione e la loro conservazione per almeno cinque anni; gli Stati membri possono autorizzare forme particolari di fornitura per animali destinati alla produzione di alimenti, con eccezione dei medicinali contro infezioni batteriche per via orale o parenterale.
L’articolo 67 amplia la prescrizione veterinaria obbligatoria, includendo in via generale i medicinali per animali da produzione alimentare, con possibili esenzioni armonizzate secondo procedure UE e regime transitorio fino al 1° gennaio 2007 se la decisione non sia intervenuta entro il 31 dicembre 2006. È inoltre prevista la prescrizione per i nuovi medicinali veterinari contenenti sostanze attive autorizzate da meno di cinque anni.
Farmacovigilanza e scambio di informazioni
La direttiva rafforza nettamente il sistema di farmacovigilanza veterinaria. L’articolo 73 obbliga gli Stati membri a istituire un sistema idoneo a raccogliere e valutare scientificamente le informazioni sugli effetti collaterali negativi sugli animali e sugli esseri umani; tali informazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e all’Agenzia e rese consultabili nella banca dati UE. L’articolo 73 bis prescrive che la gestione dei fondi destinati a farmacovigilanza, reti di comunicazione e sorveglianza del mercato sia sottoposta a controllo permanente per garantirne l’indipendenza.
L’articolo 75 dettaglia gli obblighi del titolare dell’AIC: registrazione di tutti gli effetti collaterali, notifica rapida di quelli gravi e inattesi, trasmissione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza secondo una cadenza progressivamente meno frequente, divieto di comunicazioni al pubblico senza previa o contestuale notifica alle autorità, e previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per gli inadempimenti.
Sospensione, revoca e misure urgenti
Gli articoli 78, 83 e 84 disciplinano le misure urgenti e i casi di ritiro o modifica dell’autorizzazione. Uno Stato membro può sospendere immediatamente l’AIC per motivi di salute pubblica o animale, informando il giorno lavorativo successivo Agenzia, Commissione e altri Stati membri. Le autorità devono sospendere, ritirare, revocare o modificare l’AIC quando il rapporto rischio/beneficio non è favorevole, i dati del fascicolo sono errati o non aggiornati, oppure per altre cause previste dalla direttiva.
Controlli di fabbricazione, lotti e ispezioni
L’articolo 50 impone che le materie prime attive siano fabbricate secondo le buone pratiche di fabbricazione. L’articolo 50 bis chiarisce che la fabbricazione comprende anche importazione, divisione, confezionamento, riconfezionamento e rietichettatura. L’articolo 80 prevede ispezioni reiterate o senza preavviso, anche presso produttori di sostanze attive e presso titolari dell’AIC, nonché il rilascio di certificati GMP e l’iscrizione in una base dati comunitaria gestita dall’Agenzia.
Per i medicinali immunologici, l’articolo 82 prevede controlli ufficiali sui lotti prima dell’immissione sul mercato, con possibilità di ridurre le prove solo previo accordo degli Stati membri interessati o, per i prodotti autorizzati centralmente, con parere favorevole dell’Agenzia. I risultati sono riconosciuti in tutta l’Unione.
Termine di recepimento e applicazione
La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi entro il 30 ottobre 2005 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per avvocati, commercialisti e operatori del settore veterinario la direttiva comporta un rafforzamento degli oneri documentali e di tracciabilità lungo tutta la filiera: dall’AIC alla distribuzione, dalla farmacovigilanza alla gestione dei richiami. Particolare attenzione va posta ai prodotti destinati ad animali da produzione alimentare, ai generic e biologici, ai medicinali omeopatici, alle procedure decentrate/mutuo riconoscimento e agli obblighi di compliance su etichettatura, importazioni parallele, tempi di attesa e conservazione delle registrazioni.
Disposizioni principali
Definizioni e campo di applicazione
Riformula le definizioni chiave dell’articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, tra cui medicinale veterinario, medicinale omeopatico veterinario, tempo di attesa, effetti collaterali negativi, rappresentante locale, rapporto rischi/benefici, prescrizione veterinaria, denominazione, confezionamento ed etichettatura. L’articolo 2 esteso chiarisce che, in caso di dubbio tra medicinale veterinario e altri prodotti regolati da normativa UE, prevale la disciplina della direttiva; l’articolo 3 elenca le esclusioni. Per i medicinali per animali da compagnia specifici gli Stati membri possono ammettere esenzioni limitate.
Autorizzazione all’immissione in commercio e requisiti per animali destinati alla produzione di alimenti
L’articolo 5 ribadisce che nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza autorizzazione nazionale o procedura UE; ogni nuova specie, forma, dosaggio, via di somministrazione o estensione è ricompresa nell’autorizzazione globale. L’articolo 6 vieta l’autorizzazione per animali destinati alla produzione di alimenti se le sostanze attive non figurano negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90, prevedendo l’adeguamento entro 60 giorni dalle modifiche agli allegati e una deroga per taluni equidi dichiarati non destinati alla macellazione.
Uso in situazioni eccezionali e sistema delle specie alimentari/non alimentari
Gli articoli 8, 10 e 11 disciplinano l’uso temporaneo di medicinali immunologici senza AIC in caso di epizoozie gravi o per import/export con paesi terzi, e il ricorso in deroga a medicinali alternativi quando manchino prodotti autorizzati. Per le specie non destinate alla produzione di alimenti il veterinario può ricorrere, sotto propria responsabilità, a medicinali autorizzati per altre specie o all’uso umano; per le specie destinate alla produzione di alimenti è previsto un regime analogo ma subordinato agli allegati del regolamento 2377/90 e a tempi di attesa minimi (7 giorni uova/latte, 28 giorni carni, 500 gradi/giorno per il pesce), con registrazioni da conservare per almeno cinque anni.
Domanda di autorizzazione, contenuto del dossier e genericità
L’articolo 12 stabilisce il contenuto della domanda di autorizzazione, compresi dati amministrativi, documentazione scientifica, studi di qualità/sicurezza/efficacia, dati ambientali, farmacovigilanza, modelli di confezionamento ed attestazioni sui residui per le specie alimentari. L’articolo 13 disciplina il medicinale generico: sono richiesti 8 anni di protezione dei dati del medicinale di riferimento e 10 anni di esclusiva di commercializzazione, estesi a 13 anni per pesci, api e talune specie; sono previste regole particolari per biologici simili, nuove combinazioni, ben consolidato impiego veterinario (art. 13 bis), associazioni di sostanze attive (art. 13 ter), rinvio volontario ai dati del titolare (art. 13 quater) e deroghe eccezionali per immunologici (art. 13 quinquies).
Medicinali omeopatici veterinari
L’articolo 16 impone registrazione o autorizzazione dei medicinali omeopatici veterinari, con procedura semplificata per quelli che soddisfano i requisiti dell’articolo 17 (via di somministrazione prevista da farmacopee, assenza di indicazioni terapeutiche, diluizione tale da garantire innocuità, in particolare non oltre 1/10.000 di tintura madre). L’articolo 19 regola i medicinali omeopatici non rientranti nella procedura semplificata e consente agli Stati membri regole speciali per prove di innocuità e sperimentazioni su animali da compagnia ed esotici; l’articolo 43 esclude tali medicinali da alcune procedure decentrate e di mutuo riconoscimento.
Procedura di autorizzazione nazionale, tempi e motivi di rifiuto
Gli articoli 21, 22 e 23 fissano il termine massimo di 210 giorni per concludere la procedura nazionale, prevedendo sospensioni dei termini per richieste di integrazioni. L’articolo 25 impone la pubblicazione dell’autorizzazione, del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della relazione di valutazione, con oscuramento dei dati commerciali riservati. L’articolo 30 elenca i motivi di rifiuto, tra cui rapporto rischio/beneficio sfavorevole, insufficiente efficacia, composizione non corrispondente, tempi di attesa inadeguati, etichettatura non conforme o impiego vietato da altre norme UE.
Mutuo riconoscimento, procedura decentrata e gruppo di coordinamento
Il capo 4 è rinominato per includere la procedura decentrata. L’articolo 31 istituisce un gruppo di coordinamento con segretariato dell’Agenzia; gli articoli 32 e 33 disciplinano domanda identica in più Stati membri, Stato membro di riferimento, tempi per relazione di valutazione (90 o 120 giorni), approvazione degli Stati interessati e gestione dei dissensi per rischio grave. Se non si raggiunge accordo, interviene l’Agenzia e, successivamente, la Commissione. Gli articoli 34-38 regolano i deferimenti, i casi di interesse comunitario, i termini per il parere del comitato, il riesame e la decisione finale della Commissione, con obbligo per gli Stati membri di conformarsi entro 30 giorni.
Fabbricazione, sostanze attive, ispezioni e certificazioni
Gli articoli 50, 50 bis, 51, 53-55, 80, 82, 90 introducono obblighi rafforzati sulle buone pratiche di fabbricazione, incluse le sostanze attive usate come materie prime, e definiscono che tali sostanze comprendono produzione, importazione, divisione, confezionamento, riconfezionamento e rietichettatura. Sono previsti certificati di GMP e di conformità con la Farmacopea europea, basi dati comunitarie e ispezioni ripetute o senza preavviso, anche presso fabbricanti di paesi terzi. Per i lotti di medicinali immunologici sono previsti controlli ufficiali specifici prima dell’immissione sul mercato, con riconoscimento dei risultati in tutta l’Unione.
Etichettatura, foglietto illustrativo e informazioni al pubblico
Gli articoli 58-64 rafforzano il contenuto obbligatorio di confezionamento ed etichetta: denominazione, composizione, titolare, specie destinatarie, via di somministrazione, tempi di attesa, precauzioni di eliminazione e diciture specifiche. Il foglietto illustrativo è obbligatorio salvo eccezioni e deve essere nella lingua ufficiale dello Stato membro, con possibilità di multilinguismo a parità di contenuto. Per i medicinali omeopatici si prevede un regime di etichettatura specifico con indicazione dell’assenza di indicazioni terapeutiche approvate.
Detenzione, distribuzione e prescrizione
Il titolo VI è ridenominato per includere distribuzione e fornitura. Sono introdotti un piano d’emergenza per il ritiro dal mercato da parte dei distributori, obblighi di notifica delle importazioni parallele e registri dettagliati delle operazioni. L’articolo 67 rafforza l’obbligo di prescrizione veterinaria, includendo, salvo esenzioni nazionali, tutti i medicinali per animali destinati alla produzione di alimenti; per i nuovi medicinali con sostanze attive autorizzate da meno di cinque anni la prescrizione è comunque richiesta. L’articolo 69 richiede ai detentori di animali destinati alla produzione di alimenti di poter giustificare acquisto, detenzione e somministrazione per cinque anni.
Farmacovigilanza, segnalazioni e banca dati
Gli articoli 72, 73, 73 bis, 74-77 rafforzano il sistema di farmacovigilanza veterinaria, imponendo la raccolta, la valutazione scientifica e la comunicazione tra Stati membri e Agenzia tramite banca dati e rete informatizzata. Il titolare dell’AIC deve notificare rapidamente gli effetti collaterali gravi e inattesi, gli effetti sugli esseri umani e le sospette trasmissioni di agenti infettivi, con rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza a intervalli definiti. È vietata la comunicazione al pubblico di informazioni di farmacovigilanza senza preventiva o contestuale notifica all’autorità competente; gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Provvedimenti urgenti, sospensione e revoca
Gli articoli 78, 83 e 84 rafforzano la gestione delle misure urgenti: uno Stato membro può sospendere l’autorizzazione per motivi di salute umana o animale e informare rapidamente Agenzia, Commissione e altri Stati; la Commissione può adottare provvedimenti provvisori e poi quelli definitivi. Le autorità competenti devono sospendere, ritirare, revocare o modificare l’AIC quando il rapporto rischio/beneficio non è favorevole, la documentazione è falsa o non aggiornata, oppure ricorrono altre cause previste dalla direttiva.
Rinnovo, decadenza e durata dell’autorizzazione
L’articolo 28 stabilisce che l’autorizzazione all’immissione in commercio ha durata di cinque anni, rinnovabile sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio; dopo il primo rinnovo diventa di regola illimitata, salvo successivo rinnovo quinquennale per motivi di farmacovigilanza. L’autorizzazione decade se il medicinale non viene commercializzato entro tre anni dal rilascio o se cessa la commercializzazione per tre anni consecutivi, salvo esenzioni per motivi di salute umana o animale.
Termine di trasposizione e applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 30 ottobre 2005 e di informarne la Commissione; l’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE. L’articolo 2 precisa che i nuovi periodi di protezione dei dati previsti per i medicinali di riferimento non si applicano alle domande presentate prima della data di recepimento.
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