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Direttiva 2004/32

Direttiva 2004/32/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Normativa europea32004L0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2001/32/CE sul riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi fitosanitari nella Comunità. Proroga fino al 31 marzo 2006 il riconoscimento provvisorio di alcune zone di Irlanda, Italia e Austria per quanto riguarda l'Erwinia amylovora, mentre elimina il riconoscimento provvisorio di alcune aree svedesi relative al Beet necrotic yellow vein virus. Inoltre modifica l'elenco delle zone protette nell'allegato della direttiva originaria.

Modifica il regime delle zone protette fitosanitarie riconosciute nella direttiva 2001/32/CE, aggiornando le aree interessate e prorogando fino al 31 marzo 2006 il riconoscimento provvisorio per alcune zone di Irlanda, Italia e Austria.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri destinatari e incide sul regime delle "zone protette" in materia fitosanitaria previsto dalla direttiva 2001/32/CE. Riguarda in particolare aree territoriali di Irlanda, Italia, Austria e Svezia, con riferimento a specifici organismi nocivi: Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. e Beet necrotic yellow vein virus. Le modifiche operano sul contenuto dell'allegato della direttiva 2001/32/CE e sulla durata del riconoscimento provvisorio di talune zone; la direttiva non introduce una disciplina autonoma generale, ma aggiorna l'elenco delle zone protette riconosciute.

Direttiva 2004/32/CE della Commissione: modifica della direttiva 2001/32/CE sulle zone protette fitosanitarie

La direttiva interviene sul regime delle zone protette riconosciute nell'Unione europea in ambito fitosanitario, aggiornando l'elenco territoriale contenuto nella direttiva 2001/32/CE. Il provvedimento si fonda sulle informazioni trasmesse da Irlanda, Italia, Austria e Svezia a seguito di indagini, e mira ad adeguare il riconoscimento provvisorio delle zone protette alla situazione sanitaria effettiva nei territori interessati.

Finalità e contesto

La Commissione constata che, per alcune aree dell'Irlanda e dell'Austria, permane la necessità di un riconoscimento provvisorio come zone protette rispetto all'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Per l'Italia, invece, alcune aree non devono più essere considerate zone protette, mentre altre vanno mantenute riconosciute per un ulteriore periodo determinato. Quanto alla Svezia, le aree precedentemente riconosciute in via provvisoria rispetto al Beet necrotic yellow vein virus non risultano più meritevoli di tale qualificazione.

Modifiche alla direttiva 2001/32/CE

La direttiva modifica l'articolo 1 della direttiva 2001/32/CE. In particolare, il secondo comma è sostituito per estendere fino al 31 marzo 2006 il riconoscimento delle zone protette per Irlanda, Italia e Austria nel caso dell'Erwinia amylovora.

Per l'Italia, il testo elenca con precisione le aree incluse nel regime delle zone protette, comprendendo: Puglia; Emilia-Romagna con le province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige con la provincia autonoma di Trento; Veneto, con una serie di esclusioni specifiche in provincia di Rovigo, Padova e Verona.

Per l'Austria, le zone riconosciute comprendono Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark e Wien.

È inoltre soppresso il terzo comma dell'articolo 1 della direttiva 2001/32/CE, segno della riorganizzazione del regime transitorio delle zone protette.

Aggiornamento dell'allegato

L'allegato della direttiva 2001/32/CE viene adeguato in due punti:

  • alla lettera b), punto 2, la colonna di destra è sostituita con un nuovo elenco di Stati e territori protetti per l'Erwinia amylovora, comprendente Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia con un'articolata elencazione territoriale, Austria, Portogallo, Finlandia e Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica);
  • alla lettera d), punto 1, la colonna di destra è sostituita con Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia e Regno Unito (Irlanda del Nord).

Obblighi per gli Stati membri e termini

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 20 aprile 2004 e applicarle dal 21 aprile 2004. Devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva. Quando adottano le misure interne, tali atti devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Rapporti con il diritto interno

La direttiva ribadisce l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata. Per i professionisti, il dato rilevante è che la direttiva non disciplina direttamente operatori economici o privati, ma impone agli Stati membri l'aggiornamento del quadro nazionale di attuazione delle zone protette fitosanitarie, con effetti pratici sulla circolazione di vegetali e prodotti vegetali e sui controlli applicabili nei territori interessati.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica, per il recepimento nazionale, secondo il termine e la decorrenza sopra indicati.

Disposizioni principali

Proroga e delimitazione delle zone protette per Erwinia amylovora

Modifica l'articolo 1 della direttiva 2001/32/CE stabilendo che, per l'Irlanda, per l'Italia e per l'Austria, le zone indicate restano riconosciute come zone protette fino al 31 marzo 2006 per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Per l'Italia sono confermate o ridefinite specifiche aree in Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, con puntuale elenco di province e comuni esclusi. Per l'Austria sono indicati Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark e Wien.

Soppressione del precedente periodo transitorio

È soppresso il terzo comma dell'articolo 1 della direttiva 2001/32/CE, in coerenza con l'aggiornamento del regime delle zone protette.

Aggiornamento dell'allegato sulle zone protette

L'allegato della direttiva 2001/32/CE è modificato. Alla lettera b), punto 2, viene sostituito l'elenco delle zone protette per Erwinia amylovora, includendo Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, ampia parte dell'Italia, Austria, Portogallo, Finlandia e Regno Unito con specifiche esclusioni territoriali. Alla lettera d), punto 1, il nuovo testo della colonna di destra individua Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia e Regno Unito (Irlanda del Nord) per la corrispondente zona protetta.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 20 aprile 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni devono essere applicate dal 21 aprile 2004. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale.

Obblighi di notifica alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacircolazione delle mercisicurezza alimentarearmonizzazione tecnica

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