Direttiva 2004/31
Direttiva 2004/31/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/31/CE della Commissione aggiorna gli allegati della direttiva 2000/29/CE sulle misure di protezione fitosanitaria. Le modifiche riguardano soprattutto lo status di alcune zone protette, l’autorizzazione all’introduzione di taluni vegetali originari della Svizzera, l’aggiornamento delle restrizioni connesse a Erwinia amylovora e a Tilletia indica, nonché la correzione di un errore di numerazione in un allegato. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 20 aprile 2004.
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE in materia di misure fitosanitarie contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE in materia di protezione fitosanitaria. Incide sui regimi di importazione, movimentazione e zone protette relativi a specifici organismi nocivi e a determinati vegetali, con particolare riferimento a Svezia, Italia, Svizzera e Iran; le esclusioni e le autorizzazioni riguardano in modo puntuale talune specie/aree indicate negli allegati modificati.
Modifica degli allegati fitosanitari della direttiva 2000/29/CE
La direttiva 2004/31/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione, aggiornando gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE. L’atto si fonda su informazioni tecniche e fitosanitarie fornite da Svezia, Svizzera e Italia, nonché su dati aggiornati relativi alla presenza di organismi nocivi in Iran, e mira ad adeguare le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
Finalità e contesto
La Commissione richiama la necessità di mantenere coerente il sistema delle zone protette e delle restrizioni all’importazione alla luce delle nuove evidenze scientifiche e delle misure nazionali equivalenti adottate da taluni Paesi terzi. La direttiva serve anche a correggere un errore di trascrizione comparso nella direttiva 2003/116/CE, ripristinando la corretta numerazione di una voce dell’allegato IV.
Ambito di applicazione
La direttiva non introduce un regime autonomo, ma modifica il quadro già previsto dalla direttiva 2000/29/CE. Le modifiche incidono su:
- zone protette riconosciute in relazione a specifici organismi nocivi;
- condizioni di introduzione nella Comunità di taluni vegetali originari della Svizzera;
- restrizioni applicabili a piante ospiti di Erwinia amylovora;
- misure relative a Tilletia indica in funzione delle informazioni sulla sua presenza in Iran;
- elenchi e riferimenti tecnici contenuti negli allegati della direttiva madre.
Modifiche principali agli allegati
Zone protette e aggiornamento territoriale
Gli allegati sono modificati per riflettere che alcune aree della Svezia non devono più essere considerate "zone protette" con riferimento al Beet necrotic yellow vein virus. Analogamente, alcune aree dell’Italia non devono più essere considerate "zone protette" in relazione a Erwinia amylovora.
Importazioni dalla Svizzera
La direttiva riconosce l’equivalenza, in parte rilevante, delle misure svizzere rispetto a quelle della direttiva 2000/29/CE e consente l’introduzione nella Comunità di:
- vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originari della Svizzera;
- piante ospiti di Erwinia amylovora, ad eccezione di frutti e sementi, originarie della Svizzera, con esclusione dei vegetali di Cotoneaster Ehrh. e Photinia davidiana.
Aggiornamento su Tilletia indica
Le disposizioni vigenti nei confronti di Tilletia indica Mitra sono aggiornate tenendo conto delle informazioni sulla presenza dell’organismo nocivo in Iran. Nella parte corrispondente dell’allegato V, parte B, sezione I, i riferimenti all’Iran sono inseriti dopo l’India.
Correzione di errore materiale
La direttiva corregge un errore derivante dalla direttiva 2003/116/CE: il punto 21.1 della parte B dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE è soppresso e viene inserito un nuovo punto 21.3 prima del punto 22.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
Gli Stati membri devono adottare entro il 20 aprile 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
- trasmettere una tavola di concordanza tra le norme nazionali e la direttiva;
- inviare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia;
- assicurare che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievo pratico per i professionisti
Per gli operatori del settore agricolo e per i consulenti che assistono imprese importatrici o soggetti attivi nella movimentazione di vegetali, l’atto è rilevante perché modifica le condizioni di ammissibilità di alcune merci e aggiorna il perimetro delle zone protette. In concreto, occorre verificare i riferimenti agli allegati della direttiva 2000/29/CE come modificati, poiché il rispetto delle nuove condizioni dipende dal corretto inquadramento del vegetale, dell’origine geografica e dell’eventuale presenza di organismi nocivi o di restrizioni territoriali.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 dispone che gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2004/31/CE. Si tratta di un intervento tecnico di aggiornamento della disciplina fitosanitaria, adottato sulla base dell’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE.
Aggiornamento delle zone protette e delle autorizzazioni di importazione
L’allegato modifica più punti per adeguare il regime delle zone protette: alcune aree della Svezia cessano di essere considerate zone protette in relazione al Beet necrotic yellow vein virus; alcune aree dell’Italia cessano di essere considerate zone protette in relazione a Erwinia amylovora. È inoltre autorizzata, in base all’equivalenza delle misure svizzere, l’introduzione nella Comunità di vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originari della Svizzera, e di piante ospiti di Erwinia amylovora, ad eccezione di frutti e sementi, diverse da Cotoneaster Ehrh. e Photinia davidiana, originarie della Svizzera.
Aggiornamento delle restrizioni per Tilletia indica e correzione di errore materiale
La direttiva modifica le disposizioni vigenti nei confronti di Tilletia indica Mitra tenendo conto di informazioni aggiornate sulla presenza dell’organismo nocivo in Iran. Inoltre corregge un errore di trascrizione presente nella direttiva 2003/116/CE: il punto 21.1 della parte B dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE viene soppresso e viene inserito un nuovo punto 21.3 prima del punto 22.
Recepimento nazionale e obbligo di comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 20 aprile 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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