Cassazione Penale, Sentenza n. 47172/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Torino del 23/06/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Alletto per mancata elezione di domicilio necessaria, secondo la Corte territoriale, ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. (riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022). L'imputato, detenuto in carcere, ha altresì dedotto la non applicabilità della norma ai detenuti e, in subordine, l'illegittimità costituzionale della stessa per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nuova disciplina del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. non si applica agli imputati detenuti, richiamando precedenti (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023). La motivazione si fonda sull'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 156 cod. proc. pen., e sulla considerazione che l'elezione di domicilio ha la ratio di agevolare la notifica all'imputante libero. Di conseguenza l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Torino per il giudizio di merito.
Norme richiamate
d.lgs. n.150 del 2022 ("riforma Cartabia")
Ha introdotto il comma 1-ter all'art. 581 cod. proc. pen.; la Corte interpreta che la novellazione non riguarda gli imputati detenuti
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter)
La norma è stata introdotta per regolare la notificazione della citazione a giudizio in caso di impugnazione proposta dall'imputato, ma la Corte ha stabilito che il comma 1-ter non si applica agli imputati detenuti
art. 157-ter cod. proc. pen. (comma 3)
"In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater"
Questa disposizione riguarda espressamente gli imputati non detenuti; la sua presenza nel sistema dimostra che l'elezione del domicilio prevista non è destinata agli imputati detenuti
art. 156 cod. proc. pen. (comma 1)
"Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona"
L'art.156, così novellato, dispone in modo generale e inderogabile che le notificazioni agli imputati detenuti avvengono nel luogo di detenzione, escludendo la necessità/efficacia dell'elezione di domicilio per i detenuti
art. 164 cod. proc. pen.
Richiamato in senso sistematico: la salvezza di quanto previsto dall'art.156 è stata inserita nell'art.164 novellato, a conferma della regola speciale che riguarda il detenuto
artt. 2, 3, 24, 27, 111 Cost.
Articoli costituzionali invocati dall'appellante per censurare la norma; la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi sulla questione di costituzionalità dopo aver risolto il caso per via interpretativa
Massime di principio
- La previsione di elezione di domicilio per la notificazione dell'atto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1-ter) va interpretata come rivolta agli imputati non detenuti; non può essere imposta, a pena di inammissibilità, all'imputato che si trovi in stato di detenzione
- Per gli imputati detenuti le notificazioni (anche successive alla prima) devono essere eseguite nel luogo di detenzione ai sensi dell'art.156, comma 1; pertanto la mancata elezione di domicilio non può essere usata per dichiarare inammissibile l'appello del detenuto
- In presenza di disposizioni del sistema procedurale che regolano separatamente notificazioni ai detenuti e ai non detenuti (art.156 vs art.157-ter/art.581), l'interpretazione sistematica prevale su una lettura letterale che estenderebbe automatismi agli imputati detenuti
- L'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello di un detenuto per mancata elezione di domicilio è annullabile dalla Cassazione e gli atti devono essere rinviati alla Corte territoriale per il giudizio di merito
- Chi difende imputati detenuti dovrebbe comunque verificare le notificazioni e, se utile, dichiarare un domicilio se il cliente non è in condizioni di detenzione stabile o se la strategia processuale lo richiede, ma non si può pretendere l'elezione come condizione di ammissibilità dell'impugnazione del detenuto
- Le censure di illegittimità costituzionale possono essere evitate quando la Corte risolve la questione per via di interpretazione costituzionalmente garantista: è prassi preferibile tentare prima l'interpretazione sistematica delle norme procedurali
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