Cassazione Penale, Sentenza n. 2086/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e per trasferimento fraudolento di valori (capo 10). Il ricorrente ha dedotto: (1) inutilizzabilità delle videoriprese effettuate nel giardino riconducibile a Vincenzo Scaletta per violazione del domicilio e assenza di provvedimento autorizzativo del giudice; (2) insufficienza e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sostenendo l'esistenza non di un'associazione unitaria ma di più gruppi autonomi e carenza di motivazione sugli specifici episodi di cessione contestati; (3) mancanza delle esigenze cautelari e sproporzione/inesistenza della pericolosità attuale, considerato che ogni attività sarebbe cessata dopo il sequestro della piantagione nel novembre 2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul punto delle videoriprese ha confermato l'orientamento secondo cui riprese di comportamenti non comunicativi effettuate in luoghi esposti al pubblico o visibili senza artifici non costituiscono acquisizioni illecite e non richiedono provvedimento autorizzatorio, mentre vengono escluse se effettuate all'interno del "domicilio"; nel caso concreto il giardino è stato qualificato come luogo esposto al pubblico, ripreso da lontano senza modalità intrusive, e il video non è stato ritenuto necessario per il decisum. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto legittima e ben motivata la valutazione del Tribunale del riesame sulla presenza di gravi indizi a carico del ricorrente: intercettazioni, servizi di osservazione e il consistente sequestro (441 piante, 100 kg di materiale, armi) giustificano la contestazione dell'associazione e dei reati-fine a tutti i partecipanti, nonché il ruolo attivo e continuativo del Paternò accanto al capo Scaletta. Sulla misura cautelare la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di reiterazione dedotta dalla gravità, dalla quantità delle condotte e dalla vicinanza ai vertici dell'organizzazione; il decorso del tempo non basta di per sé a escludere le esigenze cautelari. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
non presente nel testo della sentenza una citazione letterale dell'articolo
Articolo richiamato per la contestazione del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte considera provati, in base al compendio indiziario, i requisiti della partecipazione ad una struttura organizzata.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
non presente nel testo della sentenza una citazione letterale dell'articolo
Richiamato per i reati "fine" (coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti); la Corte ha ritenuto giustificata la contestazione dei reati-fine a tutti i partecipanti in ragione della ripartizione dei ruoli e del contributo fornito.
codice di procedura penale, art. 189
non riportata testualmente
Norma richiamata in tema di utilizzabilità delle videoriprese: per le registrazioni effettuate in "domicilio" è necessaria autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria; le riprese in luoghi esposti al pubblico possono essere utilizzate anche se effettuate dagli investigatori senza provvedimento.
codice di procedura penale, art. 309, comma 5
menzionato dal ricorrente come presunta violazione
Richiamato dalla difesa per evocare la possibile mancata trasmissione di materiale al giudice del riesame; la Corte non ha ritenuto provata tale omissione e ha ritenuto comunque superfluo il video rispetto agli altri elementi.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
non riportata testualmente
Norma relativa alla presunzione relativa di pericolosità che giustifica la custodia cautelare per determinati reati: la Corte ha ritenuto che la presunzione non sia stata superata dal decorso del tempo o dallo stop delle attività dopo il sequestro.
Costituzione, art. 14
citato in riferimento alla inviolabilità del domicilio
Riferimento alla tutela della sfera di riservatezza del domicilio: la Corte distingue i luoghi veramente riconducibili al "domicilio" (in cui le riprese sarebbero illecite) da aree esposte al pubblico.
Massime di principio
- Le videoriprese sono utilizzabili se effettuate in luoghi esposti al pubblico o visibili senza artifici; diventano illecite solo se riprese all'interno del "domicilio" e senza provvedimento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 189 c.p.p.
- Per la sussistenza di un'associazione per delinquere di tipo finalizzato al traffico di stupefacenti è necessario valutare l'insieme degli elementi (intercettazioni, osservazioni, sequestri, ruoli e relazioni tra gli indagati); in sede di Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti se non per manifesta illogicità o insufficienza motivazionale grave.
- La qualificazione di più gruppi autonomi, proposta dalla difesa, deve essere convincente e dimostrata in modo tale da scalfire la valutazione unitaria del giudice di merito: la mera alternativa ricostruttiva non è sufficiente in sede di legittimità.
- Il decorso del tempo non basta da solo a escludere le esigenze cautelari: occorre documentare elementi concreti che superino la presunzione di perdurante pericolosità quando prevista dall'ordinamento.
- In impugnazioni contro provvedimenti cautelari il sindacato della Cassazione è limitato: la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice del riesame ma non riconsidera i fatti come fosse un giudice di merito.
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