Cassazione Civile, Ordinanza n. 29809/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato alla società l'indebita detrazione di IVA per euro 164.212,00. La CTR del Lazio aveva confermato il recupero, ritenendo legittima la ricostruzione induttiva del reddito e osservando che la detrazione non era stata dimostrata in giudizio con elementi certi e precisi. In cassazione la società ha proposto un unico motivo denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 39, comma 2, e 41 del D.P.R. 600/1973, all'art. 55 del D.P.R. 633/1972 e agli artt. 4, 11 e 25 del D.Lgs. 446/1997. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e che l'accertamento si fondava erroneamente sull'assunto di operazioni inesistenti, mentre la documentazione prodotta dalla contribuente e i relativi pagamenti dimostrerebbero il contrario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di IVA, quando l'Ufficio contesta detrazioni relative a operazioni inesistenti, spetta all'Amministrazione fornire elementi anche indiziari dell'inesistenza delle operazioni, mentre grava sul contribuente l'onere di provare la fonte legittima della detrazione; la sola regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non è sufficiente perché tali dati sono facilmente falsificabili. Ha inoltre ricordato che la prova presuntiva è idonea anche da sola a fondare il convincimento del giudice e che la censura ex art. 2729 c.c. richiede una specifica critica al ragionamento presuntivo, qui mancante. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre ravvisato un abuso del processo e ha condannato la ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, oltre alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 3
violazione e falsa applicazione
è stata utilizzata come base formale del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in caso di contestazione di operazioni inesistenti, il contribuente deve provare la legittimità della detrazione.
art. 2729 c.c.
richiamato sulla prova presuntiva; la Corte afferma che la censura è ammissibile solo se sono specificamente indicati i vizi del ragionamento presuntivo e che le presunzioni semplici possono fondare la decisione.
art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
richiamato in relazione all'accertamento induttivo del reddito d'impresa.
art. 41 D.P.R. 600/1973
richiamato insieme alle norme sull'accertamento induttivo e sulla pretesa tributaria.
art. 55 D.P.R. 633/1972
richiamato nel quadro della disciplina IVA applicabile all'accertamento oggetto di causa.
artt. 4, 11 e 25 D.Lgs. 446/1997
richiamati dalla ricorrente nel tentativo di contestare la pretesa impositiva, ma non risultano decisivi nella motivazione della Corte.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte afferma che la condanna è applicabile d'ufficio in caso di abuso del processo, senza necessità di accertare dolo o colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente pretestuosa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IVA, se l'Amministrazione contesta detrazioni relative a operazioni inesistenti, deve allegare e provare anche per presunzioni l'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la fonte legittima del diritto alla detrazione.
- La mera regolarità formale della contabilità, l'esistenza delle fatture e l'avvenuto pagamento non sono di per sé sufficienti a provare la reale effettuazione dell'operazione quando tali elementi siano suscettibili di agevole manipolazione.
- La prova presuntiva ha pieno valore probatorio e può fondare da sola il convincimento del giudice di merito, purché gli indizi siano valutati secondo i requisiti di precisione, gravità e concordanza.
- La censura in cassazione contro l'uso delle presunzioni richiede una specifica allegazione dei vizi del ragionamento inferenziale; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone soltanto una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa e non richiede l'accertamento del dolo o della colpa grave della parte.
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