Sentenza del 04/10/2017 n. 734 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) - Cessione di beni - Autoveicoli - Contratto di leasing finanziario con opzione d'acquisto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione ai fini IVA di un contratto di locazione finanziaria con opzione d'acquisto di autoveicoli, denominato "Agility". X Financial Services sosteneva che il contratto costituisse una prestazione di servizi, con IVA esigibile progressivamente sui canoni mensili, poiché il trasferimento della proprietà non era obbligatorio e il cliente poteva restituire il veicolo. L'amministrazione tributaria riteneva invece che si trattasse di una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, con IVA integralmente esigibile al momento della consegna. La Corte doveva chiarire il significato della clausola secondo cui la proprietà è "normalmente acquisita" al più tardi con il pagamento dell'ultima rata.
La decisione
La Corte ha stabilito che la disciplina della cessione di beni si applica anche a un contratto di locazione con opzione d'acquisto quando, esaminando le condizioni finanziarie del contratto al momento della sua conclusione, risulta che l'esercizio dell'opzione rappresenta l'unica scelta economicamente razionale per il locatario alla scadenza. Non è sufficiente la sola presenza formale dell'opzione: deve emergere oggettivamente che il contratto è destinato, nel suo normale svolgimento, al trasferimento della proprietà. La verifica concreta spetta al giudice nazionale. La Corte non ha quindi deciso direttamente la qualificazione definitiva del contratto, ma ha fornito il criterio interpretativo vincolante per il giudice del rinvio.
Norme richiamate
Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
Definisce la cessione di beni in senso generale, distinguendola dalla specifica ipotesi prevista dal paragrafo 2, lettera b).
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
La consegna materiale di un bene in base a un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata.
La norma si applica ai contratti di leasing con opzione d'acquisto quando, in base alle condizioni economiche, l'acquisto finale è l'unica scelta economicamente razionale. L'analisi deve essere oggettiva e riferita al momento della stipula, senza basarsi principalmente sull'intenzione futura del cliente o sull'effettivo esercizio dell'opzione.
Articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.
La qualificazione come prestazione di servizi opera in via residuale quando il contratto non integra una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14.
Articolo 63 della direttiva 2006/112/CE
Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Per una cessione di beni l'IVA diviene esigibile al momento della consegna, secondo la qualificazione dell'operazione.
Articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Le cessioni di beni diverse da quelle aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.
La disposizione conferma la differenza temporale tra l'IVA dovuta su una cessione qualificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), normalmente esigibile alla consegna, e l'IVA dovuta periodicamente sulle prestazioni di servizi.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing con opzione d'acquisto, la qualificazione IVA non dipende esclusivamente dall'etichetta contrattuale o dalla possibilità formale di restituire il bene.
- Occorre verificare oggettivamente, già al momento della stipula, se le condizioni economiche rendano l'acquisto finale l'unica scelta razionale per il cliente.
- Elementi rilevanti sono il rapporto tra totale dei canoni e valore commerciale del bene, l'inclusione dei costi di finanziamento e l'entità del pagamento finale richiesto per esercitare l'opzione.
- Se l'acquisto finale è economicamente inevitabile, la consegna può essere trattata come cessione di beni e l'IVA può diventare integralmente esigibile alla consegna; se invece esiste una reale alternativa economica tra acquisto, restituzione o proroga, il rapporto tende a essere qualificato come prestazione di servizi.
- La valutazione deve basarsi sulle condizioni contrattuali e finanziarie oggettive, non sulla percentuale storica di clienti che esercitano l'opzione né su indagini successive sull'intenzione individuale del locatario.
- La decisione concreta spetta al giudice nazionale, che deve esaminare tutte le circostanze specifiche del contratto.
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