Cassazione Civile, Ordinanza n. 02532/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della transazione sopravvenuta tra le parti e della conseguente cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, rilevando che ciò comportava anche la cessazione di efficacia della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia tra un comune e l'amministrazione separata di beni di uso civico riguardava una domanda risarcitoria fondata su responsabilità extracontrattuale per la presunta mala gestione di una ex cava mineraria nel periodo 1995-2005. La corte d'appello aveva accolto il reclamo dell'amministrazione separata, riformando la decisione di primo grado e accertando la responsabilità del comune con condanna al risarcimento del danno. Il comune proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Prima della trattazione in camera di consiglio, entrambe le parti dichiaravano con atto congiunto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione e chiedevano la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione, interviene una transazione che fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere determina la cessazione di efficacia della sentenza impugnata.
- In presenza di definizione transattiva della lite, il giudice può non provvedere sulle spese se le parti ne abbiano chiesto la compensazione.
Come è indicizzato
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