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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37739/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione, per un periodo superiore al triennio, di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da personale scolastico in qualità di docenti o collaboratori scolastici. In primo grado era stato riconosciuto un risarcimento del danno per l'abuso del termine; in appello il Ministero aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto dell'appello incidentale dei dipendenti sulla conversione del rapporto. La Corte d'appello ha ritenuto che l'intervenuta immissione in ruolo di tutti i lavoratori, dopo oltre tre anni di supplenze, fosse sufficiente a sanzionare l'abuso e a compensare i pregiudizi derivanti dalla reiterazione dei contratti, salvo specifiche allegazioni di danni ulteriori. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) estinzione del giudizio di appello per tardivo e irrituale deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, che avrebbe dovuto essere telematico; 2) violazione delle norme sul risarcimento del danno secondo la giurisprudenza in tema di abuso del termine nel pubblico impiego scolastico, nonché dei principi di equivalenza ed effettività; 3) questione pregiudiziale UE sulla conformità alla direttiva 1999/70/CE dell'esclusione del risarcimento in presenza di stabilizzazione; 4) questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del ristoro in rapporto agli artt. 3 e 117 Cost.; 5) plurimi vizi sulla pretesa spettanza di differenze retributive e contributive, sulla motivazione, sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'esclusione dei danni ulteriori rispetto a quelli ritenuti assorbiti dalla stabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione integra una mera irregolarità, non assistita da espressa sanzione di nullità. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c., osservando che la Corte territoriale si era conformata a principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di abuso della reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo: le allegazioni sui danni ulteriori erano generiche e non provate, mancava una specifica censura ammissibile su omessa pronuncia, l'omesso esame non era individuato in un fatto decisivo, e la liquidazione equitativa non era utilizzabile senza prova della sussistenza e dell'entità del danno. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della materia; è stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 bis d.lgs. n. 179/2012

    la violazione della modalità telematica di deposito dell'atto di riassunzione non comporta nullità in assenza di espressa comminatoria; si tratta di irregolarità formale

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità non può essere dichiarata se la difformità dal modello legale non è sanzionata espressamente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    non consente di veicolare una censura di semplice interpretazione della domanda o di questioni già decise in conformità alla giurisprudenza consolidata

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi per mutarla

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione apparente non ricorre se la motivazione esiste fisicamente ed è logicamente e adeguatamente sviluppata

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza è inconferente quando il giudice non omette la pronuncia ma interpreta la domanda

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel contesto della dedotta violazione nella valutazione/prova delle allegazioni sui danni

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel contesto della dedotta violazione sulle presunzioni e sulla prova del danno

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone che siano già provate la sussistenza e l'entità materiale del danno

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato a sostegno del rinvio alla motivazione conforme della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno del rinvio alla motivazione conforme della sentenza impugnata

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma procedurale relativa alla proposta del relatore e alla trattazione camerale non partecipata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    legittima la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto

Massime di principio

  • La violazione di una modalità di deposito processuale prescritta dalla disciplina del processo telematico non determina nullità se la legge non collega espressamente a quella difformità una sanzione invalidante e l'atto conserva la sua funzione processuale.
  • Quando la decisione di merito si colloca nel solco di un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c., se non offre argomenti seri per mutare tale indirizzo o per rimettere la questione alle Corti sovranazionali o costituzionali.
  • In materia di reiterazione abusiva di contratti a termine nel settore scolastico, l'intervenuta stabilizzazione del lavoratore può essere ritenuta idonea a riparare l'abuso, salvo che il lavoratore alleghi e provi specifici danni ulteriori non assorbiti dall'immissione in ruolo.
  • La domanda di risarcimento del danno richiede allegazione e prova sia dell'an che del quantum; la liquidazione equitativa non può supplire alla mancanza di prova della concreta esistenza e consistenza del pregiudizio.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice abbia comunque esaminato la domanda, sia pure qualificandola diversamente; l'interpretazione della domanda non si censura come violazione di legge ex se.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi in senso sostanziale o sia meramente assertiva; non basta la mera insoddisfazione della parte per la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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