Cassazione Penale, Sentenza n. 9112/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame per carenza e genericità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e alla proporzionalità/adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, denunciando: uso di formule di stile senza indicazione di elementi specifici; omissione di valutazione circa misure meno afflittive (es. detenzione domiciliare con braccialetto elettronico); mancata analisi della proporzionalità rispetto alla pena ipotizzabile; considerazione della personalità dell'imprenditore e del decorso del tempo come elementi di attenuazione; e mancata considerazione del rischio di inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure generiche e manifestamente infondate. Ha confermato che il ricorrente è gravemente indiziato di tentata estorsione, simulazione di reato e calunnia, tutte aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua e logica circa il periculum e l'adeguatezza della custodia in carcere, rilevando la spiccata propensione a delinquere del Marotta, i tentativi di depistaggio e la gravità delle condotte. Ha inoltre richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per le fattispecie aggravate dal metodo mafioso, estendendone l'applicazione anche ai delitti tentati. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) e c)-bis, cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di motivazione e proporzionalità della misura; il ricorso denunciava inosservanza nella motivazione relativa all'attualità e concretezza del pericolo e all'adeguatezza della misura
art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c))
Criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari e attualità del pericolo); la Corte ricorda che il giudice deve effettuare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie aggravate; la Corte ha ritenuto applicabile questa presunzione alle fattispecie aggravate dal metodo mafioso e anche ai delitti tentati con tale aggravante
art. 416-bis.1 cod. pen.
"con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso, consistito nell'avocare e fare leva sulla p.o. e sui terzi circa la riconducibilità dell'azione a soggetti appartenenti all'organizzazione criminale dei casalesi, avvalendosi della relativa forza di intimidazione ..."
Circostanza aggravante fondata sul metodo mafioso; la sua contestazione crea una presunzione relativa circa la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 275, comma 3, come norma collegata che conferma la presunzione relativa per talune fattispecie; la Corte ne evidenzia la prevalenza della disposizione speciale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare e del pericolo di reiterazione è un apprezzamento di merito del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione manca o è illogica; motivazioni congrue e coerenti rendono il sindacato di legittimità inammissibile
- La contestazione del metodo mafioso (art. 416-bis.1) determina una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., che può essere superata solo con prove concrete del venire meno delle esigenze cautelari
- Per le fattispecie aggravate dal metodo mafioso la presunzione relativa si estende anche ai delitti tentati, salvo esclusioni legislative esplicite; il semplice decorso del tempo non è, da solo, prova sufficiente per superare la presunzione
- Censure generiche o promiscue sulla motivazione (assenza di indicazione di elementi specifici, richieste di misure alternative senza offerta di elementi probatori concreti) rendono il ricorso inammissibile
- L'assenza di indicazione dettagliata di misure alternative non è per sé decisiva se il giudice ha motivato in modo coerente perché la misura più afflittiva era necessaria alla luce della personalità del soggetto, delle modalità del reato e del rischio di inquinamento probatorio
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