Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il ricorrente, difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una controversia esecutiva/oppositiva conclusa con l’inefficacia del pignoramento, aveva chiesto la liquidazione dei propri compensi professionali. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l’opposizione confermando il decreto di liquidazione e aveva fissato il compenso in euro 600, ritenendolo congruo in ragione della modesta attività svolta, della semplicità della causa, dell’unica udienza celebrata e dell’assenza di particolare complessità. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione del d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 2233 c.c., perché la liquidazione sarebbe stata fissata in misura notevolmente inferiore ai minimi tariffari e comunque incongrua rispetto al valore della controversia indicato in euro 2.299.771,28; 2) omessa o insufficiente motivazione, per avere il giudice liquidato in modo globale e generico una somma inferiore a quella esposta nella nota spese, senza specifica confutazione delle singole voci e senza indicare il criterio seguito per le fasi dell’attività professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice può esercitare un potere discrezionale entro i limiti dei parametri tabellari, ma se si discosta ulteriormente dagli importi o riduce globalmente quanto richiesto, deve rendere una motivazione controllabile, soprattutto quando la parte abbia depositato una nota spese specifica. Nel caso concreto il Tribunale aveva liquidato euro 600 senza indicare il valore della causa, le fasi considerate e l’attività effettivamente remunerata, limitandosi a valorizzare la semplicità dell’affare. La decisione è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà rideterminare i compensi e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.m. n. 55 del 2014
I parametri tabellari costituiscono il riferimento per la liquidazione dei compensi; il giudice può discostarsene, ma lo scostamento deve essere sorretto da motivazione controllabile quando incide oltre i limiti ordinari.
art. 2233 c.c.
La liquidazione del compenso professionale deve essere effettuata secondo i criteri normativi e in modo congruo rispetto all’attività svolta.
Massime di principio
- In tema di compensi professionali, la discrezionalità del giudice nella liquidazione incontra il limite dei parametri normativi e richiede motivazione quando l’importo liquidato si discosti in modo non ordinario o venga ridotto globalmente rispetto alla nota spese specifica.
- Quando la parte deposita una nota spese analitica, il giudice non può limitarsi a una liquidazione complessiva senza spiegare la riduzione o l’eliminazione delle singole voci e senza indicare le fasi dell’attività considerate.
- La liquidazione del compenso deve essere correlata al valore della controversia e all’attività effettivamente svolta, in modo da rendere verificabile il percorso logico seguito dal giudice.
Come è indicizzato
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