Sentenza del 21/03/2017 n. 745 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Invito al contraddittorio - Obbligo per l'Ufficio - Sussiste solo in caso di accertamento di tributi "armonizzati" con la disciplina CEE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’esistenza di un obbligo generalizzato dell’Ufficio di instaurare il contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento e le conseguenze della sua omissione. Le Sezioni Unite hanno distinto tra tributi armonizzati e non armonizzati: per i tributi non armonizzati l’obbligo sussiste solo quando una specifica norma lo prevede; per i tributi armonizzati deriva direttamente dal diritto dell’Unione Europea, ma il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e dimostrare che non si tratta di argomentazioni meramente pretestuose.
La decisione
La Corte ha enunciato il principio secondo cui l’omesso contraddittorio non determina sempre l’invalidità dell’accertamento. Per i tributi non armonizzati l’atto è invalido solo se è stata violata una specifica disposizione che impone il contraddittorio. Per i tributi armonizzati, invece, l’atto può essere invalido per violazione del diritto dell’Unione, purché il contribuente dimostri in giudizio l’effettiva utilità del contraddittorio omesso, illustrando ragioni difensive concrete, pertinenti e non pretestuose.
Norme richiamate
Principio di diritto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823
Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
Nel diritto nazionale non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio prima dell’accertamento, salvo che una norma specifica lo imponga.
Diritto dell’Unione Europea in materia di tributi armonizzati
Per i tributi armonizzati, il principio del contraddittorio endoprocedimentale si applica direttamente. La sua violazione può comportare l’invalidità dell’atto, ma il contribuente deve dimostrare concretamente quali osservazioni avrebbe presentato e la loro effettiva rilevanza.
Principi di correttezza, buona fede e lealtà processuale
La tutela non può essere utilizzata in modo meramente formale o dilatorio: le ragioni difensive devono essere concrete e non pretestuose, altrimenti la contestazione dell’omesso contraddittorio può essere considerata uno sviamento dello strumento processuale.
Massime di principio
- L’assenza di un invito al contraddittorio non rende automaticamente nullo ogni accertamento fiscale.
- Per i tributi non armonizzati occorre verificare se una specifica norma imponga all’Ufficio il contraddittorio; in mancanza, l’omissione normalmente non comporta l’invalidità dell’atto.
- Per i tributi armonizzati, il contribuente deve allegare e dimostrare quali elementi avrebbe concretamente sottoposto all’Ufficio e perché tali elementi avrebbero potuto incidere sull’accertamento.
- Una contestazione basata soltanto sulla violazione formale del contraddittorio, senza indicare difese specifiche e plausibili, è generalmente insufficiente.
- La valutazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il contraddittorio avrebbe dovuto essere attivato, nel rispetto dei principi di buona fede e lealtà processuale.
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