Cassazione Penale, Sentenza n. 19187/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva assolto l'imputato per il reato di inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie ex art. 7 L. 15/12/1990, n. 386, contestando l'illogicità e l'insufficienza della motivazione. In particolare ha censurato la valutazione secondo cui l'imputato non avrebbe avuto conoscenza dei provvedimenti interdittivi notificati nel 2014, ritenendo che le notifiche eseguite presso l'abitazione dell'imputato e firmate da soggetti con lo stesso cognome avrebbero dovuto far ritenere la conoscenza; ha poi contestato l'omessa considerazione della deposizione del teste di polizia giudiziaria e la valutazione delle relative relata di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia valutato legittimamente gli elementi probatori (relate di notifica e firme), constatando l'incertezza sulla effettiva ricezione degli atti da parte dell'imputato o di conviventi, e abbia quindi fatto sorgere un ragionevole dubbio circa la conoscenza dei provvedimenti interdittivi e, conseguentemente, circa il dolo richiesto per la configurazione del reato. La Cassazione ha altresì precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito, ritenendo non fondata la censura per omissione della deposizione del teste quando quella deposizione non assume carattere decisivo rispetto al complesso motivazionale.
Norme richiamate
art. 7 L. 15 dicembre 1990, n. 386
La norma disciplina le sanzioni amministrative accessorie la cui inosservanza è rilevante penalmente. La Corte ha riconosciuto che per la configurazione del reato è necessario il dolo, ossia la coscienza della interdizione; pertanto la prova deve riguardare la conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La norma regola il motivo di ricorso per vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ribadito che il suo controllo è limitato a verificare l'adeguatezza e la plausibilità della motivazione di merito, senza riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione del giudice di merito
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modifiche dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Prevede la possibilità, nelle ipotesi indicate, della presentazione di requisitoria scritta da parte del pubblico ministero. Nel caso, il Sostituto Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per i reati collegati a provvedimenti amministrativi interdittivi, è necessario provare non solo l'esistenza del provvedimento ma anche la conoscenza dello stesso da parte dell'imputato; l'assenza di prova certa sulla ricezione può fondare un ragionevole dubbio sul dolo
- Le relata di notifica e le firme apposte costituiscono elementi probatori rilevanti: se risultano illeggibili o non indicano chiaramente che l'atto è stato ricevuto dall'interessato o da un convivente, il giudice può dubitare della conoscenza dell'atto
- Il pubblico ministero ha l'onere di dimostrare, oltre il dubbio plausibile, l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato; semplici circostanze indiziarie non sempre esauriscono tale onere
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è consentito sostituirsi al giudice di merito ma solo verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e la plausibile opinabilità
- La difesa non ha l'obbligo di formulare necessariamente una ipotesi alternativa in sede di legittimità, ma se propone una ricostruzione alternativa questa deve poggiare su elementi processuali concreti e non su mere congetture
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