Sentenza n. 3390/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 206/2025 depositata il 22.05.2025 dal Tribunale di Como, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 1192/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, sezione lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza n. 206/2025 del Tribunale di Como, sezione lavoro, notificata al Ministero il 24 novembre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente, per un importo annuo di 500 euro, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. È stato dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, senza che il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, allegasse o dimostrasse l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni a determinare l'importo residuo e ad adottare gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di ritenere procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza da eseguire, secondo il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- In presenza di un giudicato del giudice ordinario che riconosce somme o utilità a favore del privato e dell'inerzia dell'amministrazione soccombente, il giudice amministrativo deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato mediante una costituzione meramente formale né senza allegare e dimostrare l'avvenuto adempimento, anche parziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e su istanza del creditore, per assicurare l'esecuzione effettiva del giudicato.
- Le funzioni commissariali possono essere svolte senza compenso quando sono affidate a un dirigente pubblico e rientrano nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica.
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