Cassazione Penale, Sentenza n. 17732/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora (divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle 20:00 alle 07:00) in relazione al reato previsto dall'art. 73 T.U. stupefacenti. Denuncia violazione di legge e carenza di motivazione per non avere revocato o sostituito la misura cautelare con una meno afflittiva. Sostiene che la misura è sproporzionata perché la ricorrente ha già subito lunga detenzione preventiva (2 anni e 5 mesi), potrebbe ottenere riduzioni di pena in sede definitiva (art. 54 ordinamento penitenziario) e non è attualmente contigua ad ambienti di narcotraffico, essendo stata solo custode temporanea dello stupefacente; chiede in subordine la sostituzione con l'obbligo di presentazione alla P.G.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame sia adeguatamente motivata: il mero decorso del tempo e l'osservanza degli obblighi della misura non sono, da soli, idonei a superare le esigenze cautelari o giustificare la sostituzione con misura meno afflittiva. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto la ricorrente contigua a un sodalizio dedito al narcotraffico e affidata dalla stessa per il trasporto di un rilevante carico di droga, con un concreto pericolo di reiterazione non efficacemente riducibile mediante misure meno afflittive. Per questi motivi la sostituzione con obblighi meno incisivi è stata esclusa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui è stata applicata la misura cautelare; la gravità del fatto e il ruolo della detenuta sono considerati nel valutare il pericolo di reiterazione.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Limita l'estensione dei motivi in cassazione a quanto strettamente necessario per la motivazione, richiamato in relazione alla ridotta articolazione dei motivi della ricorrente.
art. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.
Norme richiamate a fondamento dei motivi di nullità e violazione di legge denunciati dalla ricorrente per carenza di motivazione e vizi procedurali, ritenuti infondati dalla Corte.
art. 624 bis cod. proc. pen.
Norma citata dalla ricorrente come possibile strumento per dichiarare l'inefficacia della misura cautelare a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di condanna; il giudice non ha ritenuto applicabile tale rimedio nel caso concreto.
art. 54 ordinamento penitenziario
Riferimento alla possibile riduzione di pena in sede definitiva addotto dalla ricorrente come motivo per ritenere la misura ormai sproporzionata; la Corte ha ritenuto che eventuali modifiche del trattamento sanzionatorio non incidono automaticamente sulle esigenze cautelari.
art. 80 T.U. stupefacenti
Richiamata in relazione alla valutazione di circostanze aggravanti che potrebbero essere rivalutate in sede di merito; la Corte osserva che ciò non elimina il pericolo di reiterazione.
art. 282 cod. proc. pen.
Norma che impone la motivazione della decisione sulle misure cautelari; la ricorrente lamentava difetto di motivazione circa la mancata sostituzione con obbligo di presentazione alla P.G., ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame sufficiente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare e l'adempimento degli obblighi connessi non sono automaticamente sufficienti per ottenere la revoca o la sostituzione con misura meno afflittiva; è necessaria una valutazione motivata sulle attuali esigenze cautelari.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare bisogna fornire elementi specifici e aggiornati che dimostrino l'attenuazione del pericolo di reiterazione, non argomentazioni generiche basate su possibili riduzioni di pena future.
- La contiguità a un sodalizio criminale e la fiducia mostrata nei confronti dell'indagato (ad es. l'affidamento di ingenti carichi di droga) costituiscono fattori decisivi per la conferma di misure cautelari più gravose, anche quando una parte della detenzione preventiva sia già stata scontata.
- Il giudice delle misure deve motivare in concreto perché una misura meno afflittiva non sarebbe idonea a prevenire la reiterazione; le valutazioni di merito ben motivate sono sindacabili limitatamente in Cassazione.
- Se si chiede la sostituzione con misure alternative (es. obbligo di presentazione alla P.G.) è utile indicare prove e circostanze concrete che mostrino l'impossibilità di contatti attuali con ambienti criminali e l'assenza di rapporti che possano favorire la reiterazione del reato.
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