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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28591/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, plurime poste: il concorso al reddito di impresa di alcuni immobili ritenuti non strumentali, il mancato riconoscimento di una disciplina richiamata per l'IRAP e l'applicazione del pro rata IVA per asserita non inerenza dei documenti fiscali. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo illegittimo l'avviso nel suo complesso e, in ogni caso, ingiustificate le singole riprese. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che l'accertamento fosse analitico-induttivo e non fondato sugli studi di settore; 2) violazione delle norme TUIR e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 sulla qualificazione degli immobili come strumentali o meno, sostenendo che non tutti i beni immobili della società potevano dirsi strumentali; 3) omessa pronuncia sui rilievi IRAP e IVA; 4) violazione della disciplina IRAP e della legge finanziaria 2008, con contestazione dell'esclusione di costi di manutenzione, ristrutturazione e ammortamenti dei fabbricati civili; 5) violazione della norma IVA sul pro rata, sostenendo che il recupero non riguardava il pro rata ma la non inerenza/non documentazione dei costi. La società contribuente resistette con controricorso, ma questo fu dichiarato inammissibile per mancata prova della notificazione (mancava l'avviso di ricevimento della raccomandata).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società contribuente per difetto di prova della regolare notificazione. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo dell'Agenzia per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva trascritto né allegato l'avviso di accertamento, necessario per verificare se si trattasse davvero di accertamento analitico-induttivo o di accertamento fondato sugli studi di settore. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse: la CTR aveva infatti affermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento nella sua interezza e tale statuizione, non validamente scalfita, era già passata in giudicato, rendendo inutile una pronuncia sulle singole riprese. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato quindi rigettato. Nulla sulle spese, in ragione dell'inammissibilità del controricorso. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, perché esonerata dal versamento tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per sostenere la legittimità dell'accertamento e la qualificazione dei beni immobili ai fini reddituali.

  • artt. 43 e 90 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati per contestare la qualificazione degli immobili come strumentali o meno.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia sui rilievi IRAP e IVA.

  • artt. 18 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati per la censura di nullità per omessa pronuncia nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di norme sostanziali tributarie.

  • art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato per contestare l'applicabilità della disciplina IRAP richiamata dai giudici di merito.

  • art. 1, commi 50 e 51, l. n. 244 del 2007

    Richiamato per sostenere l'inapplicabilità della disciplina ai fini IRAP e la rilevanza dei costi di fabbricati civili.

  • art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per contestare la disciplina del pro rata IVA e ricondurre il recupero alla non inerenza/non documentazione dei costi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'ulteriore contributo unificato, escluso nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato cui rinvia il comma 1 quater.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura che presuppone l'esame di un atto impositivo deve riportarne o allegarne il contenuto essenziale; in difetto, il motivo è inammissibile per mancanza di specificità e per impossibilità di controllo autonomo della Corte.
  • Quando la sentenza di merito ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento nella sua interezza con una ratio autonoma non validamente censurata, i motivi diretti contro le singole riprese diventano inammissibili per difetto di interesse, poiché l'eventuale accoglimento non potrebbe produrre utilità concreta.
  • La mancata prova della regolare notificazione del controricorso comporta la sua inammissibilità se agli atti risulta solo la ricevuta di spedizione e non anche l'avviso di ricevimento.
  • L'ulteriore contributo unificato non può essere imposto alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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