Cassazione Civile, Ordinanza n. 21745/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo che gli consentiva di venire a conoscenza di crediti erariali, sostenendo la nullità della notificazione della cartella esattoriale relativa a IVA 1997. Il giudice tributario di merito aveva respinto sia il ricorso originario sia l’appello, ritenendo ritualmente eseguita la notifica della cartella e non prescritto il credito. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi avverso la sentenza regionale; tuttavia la Corte, rilevando d’ufficio il difetto di interesse ad agire sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, ha ritenuto il ricorso introduttivo inammissibile alla luce della disciplina sopravvenuta sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e del principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di interesse ad agire dinamico e processi pendenti.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo della lite per difetto di interesse ad agire, applicando il principio secondo cui l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi specificamente previsti dalla norma sopravvenuta e comunque richiede la dimostrazione dello specifico interesse. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo; le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione della sopravvenienza normativa e della relativa interpretazione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021
La disposizione seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale; incide sulla decisione e si applica anche ai processi pendenti, imponendo la prova dello specifico interesse ad agire.
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
come convertito dalla l. n. 215 del 2021
È la fonte introduttiva della disciplina sull’impugnazione dell’estratto di ruolo richiamata dalla Corte.
l. n. 215 del 2021
come convertito dalla l. n. 146 del 2021
Norma di conversione del decreto-legge che ha introdotto la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di legittimità lo specifico interesse ad agire può essere dimostrato mediante deposito documentale fino ai limiti indicati dalla Corte.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se ricorre uno degli specifici casi previsti dalla disciplina sopravvenuta, che ha tipizzato le ipotesi in cui la notifica invalida della cartella genera automaticamente interesse a ricorrere.
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica: può mutare fino alla decisione e deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia, anche nei processi pendenti.
- Nei giudizi già instaurati, lo specifico interesse ad agire deve essere allegato e dimostrato tempestivamente: nel merito tramite rimessione in termini, in cassazione con deposito documentale o fino ai limiti fissati per la trattazione.
- In assenza di interesse ad agire, il ricorso introduttivo è inammissibile anche se il contribuente deduca la nullità della notifica della cartella o altri vizi del ruolo.
Come è indicizzato
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