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Sentenza

Sentenza del 13/10/2021 n. 4539 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro Ipotecarie e Catastali- Atto notarile meramente dichiarativo di rettifica e precisazione - Imposta di registro ipotecaria o catastale - Applicazione - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto illegittima l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sull'atto di rettifica. È stato affermato che, quando l'atto notarile ha esclusivamente funzione di correzione/precisazione dell'identificazione degli immobili e non determina trasferimento di diritti reali (nessuna permuta concreta), non si configura il presupposto imponibile e non sono dovute le imposte contestate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'applicabilità dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale ad un atto notarile 'dichiarativo di rettifica e precisazione'. L'Ufficio aveva ritenuto che l'atto comportasse una permuta con trasferimento di unità immobiliari e quindi fosse soggetto a imposta; il contribuente ha dimostrato che non è avvenuto alcun effettivo trasferimento di diritti reali, ma solo la correzione di una errata identificazione catastale operata dal Notaio ai sensi della normativa notarile (art. 59 bis della legge notarile), ossia un atto meramente dichiarativo e rettificativo.

Norme richiamate

  • Legge notarile n. 89/1913

    L'art. 59 bis consente al Notaio di procedere, nei limiti indicati, alla correzione dell'errata identificazione degli immobili; tale atto di rettifica, essendo meramente dichiarativo e non idoneo a trasferire diritti reali, non integra il presupposto impositivo per le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Massime di principio

  • Un atto notarile che ha solo funzione di rettifica/precisazione della identificazione catastale, senza determinare trasferimento di diritti reali, non costituisce fatto imponibile per registro, ipotecaria e catastale.
  • Spetta al contribuente provare l'assenza di un effettivo trasferimento (cioè che non si è verificata una permuta o altro trasferimento di proprietà): documentazione e contenuto dell'atto notarile sono decisivi.
  • Se il Notaio agisce ai sensi della legge notarile (es. art. 59 bis) per correggere una errata identificazione, l'atto va considerato meramente dichiarativo e quindi esente dalle imposte richieste per gli atti translativi.
  • Qualora l'atto comporti anche elementi di trasferimento o ridistribuzione di diritti reali, le imposte si applicano: bisogna valutare la sostanza dell'atto oltre la sua intestazione formale.
  • Per evitare contestazioni, l'atto di rettifica dovrebbe esplicitare la natura meramente correttiva e richiamare la norma notarile che legittima l'intervento, oltre a produrre eventuale documentazione catastale/attestazioni che confermino l'errore originario.

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