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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33794/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Ires, Iva e Irap nei confronti di una società operante nel settore televisivo, con determinazione di maggiori ricavi per l’anno 2004 sulla base degli studi di settore (SG94U). I giudici tributari di merito avevano annullato l’atto ritenendo non sufficientemente grave lo scostamento del 15% tra ricavi dichiarati e ricavi stimati, valorizzando anche un contributo in conto esercizio erogato dalla Regione Sicilia. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 109 TUIR per omesso esame del tema dei contributi in conto esercizio, che avrebbero dovuto essere considerati ricavi e imputati per competenza; 2) violazione dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 per omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’Ufficio non avesse applicato automaticamente lo studio di settore ma avesse valutato le condizioni di applicabilità e che la contribuente non avesse fornito prova contraria; 3) violazione dell’art. 10 L. n. 146/1998, perché la CTR aveva escluso la gravità dello scostamento del 15% facendo un raffronto astratto con un precedente riferito ad altra realtà territoriale (Piemonte), invece di valutare la concreta realtà economica dell’impresa accertata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità: la ricorrente non aveva adeguatamente individuato e confrontato la ratio decidendi della sentenza impugnata, né aveva trascritto o allegato in modo puntuale i passaggi rilevanti dell’appello e della decisione di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo errata la motivazione della CTR nella parte in cui aveva escluso in via astratta la gravità dello scostamento del 15% sulla base del solo confronto con realtà produttive di altre regioni. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame sulla sussistenza della grave incongruenza, tenendo conto dell’ammontare dei ricavi e dei fattori concreti della singola realtà economica; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    richiamato dall’Agenzia per sostenere la competenza e l’imputazione dei contributi in conto esercizio e, più in generale, le regole di imputazione dei componenti reddituali ai fini dell’accertamento

  • art. 85, comma 1, lett. h), TUIR

    art. 85, co. 1, lett. h) t.u.i.r.

    i contributi in conto esercizio erogati da ente pubblico sono qualificati come ricavi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per chiarire che l’omessa pronuncia va dedotta in modo specifico come vizio processuale

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    art. 62-sexies d.l. 30/08/1993, n. 331

    l’accertamento da studi di settore richiede la presenza di gravi incongruenze tra dati dichiarati e dati desumibili dagli studi

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    artt. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base normativa dell’accertamento induttivo nelle imposte dirette

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come base normativa dell’accertamento IVA

  • art. 10 L. n. 146 del 1998

    art. 10 della legge n. 146 dell'8/5/2005

    la Corte ribadisce che, anche dopo le modifiche del 2006, continua a rinviare al requisito della grave incongruenza previsto dall’art. 62-sexies

  • art. 1, comma 23, L. n. 296 del 2006

    art. 1, comma 23, della legge 27/12/2006, n. 296

    modifica l’art. 10 L. n. 146/1998 ma non elimina il riferimento al requisito della grave incongruenza

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone la specificità dei motivi di ricorso, con chiaro raffronto tra censura e ratio decidendi

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non confronta la sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità e non offre argomenti per mutare orientamento

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge deve confrontare in modo puntuale la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera esposizione del fatto o la riproposizione delle questioni di merito non soddisfa il requisito di specificità.
  • La deduzione di omessa pronuncia deve essere formulata in modo univoco e specifico, indicando con precisione il capo di domanda o l’eccezione non esaminata e il corrispondente vizio processuale della sentenza.
  • In materia di accertamento fondato sugli studi di settore, il presupposto della grave incongruenza non può essere escluso o affermato in astratto sulla base di soglie percentuali rigide o di raffronti con realtà economiche diverse; occorre una valutazione concreta della singola impresa, del settore, del periodo di riferimento e del contesto economico in cui opera.
  • Gli scostamenti tra ricavi dichiarati e ricavi stimati dagli studi di settore devono essere apprezzati in relazione alla specifica realtà economica del contribuente; il mero dato percentuale non basta, da solo, a fondare o escludere l’accertamento induttivo.
  • Le modifiche normative intervenute nel 2006 all’art. 10 della L. n. 146/1998 non hanno eliminato, per gli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2007, il requisito della grave incongruenza previsto dall’art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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