Cassazione Civile, Ordinanza n. 01377/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione del Comune, rilevando che la lite era stata definita transattivamente tra tutte le parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese per effetto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 250/2020, relativa a conguagli dovuti in relazione a una cessione volontaria di terreni. Il ricorso era affidato a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Successivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la controversia era stata transatta da tutte le parti con reciproca soddisfazione e con quietanza liberatoria; il Comune ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, con adesione della controparte e in presenza di transazione della lite, comporta l'estinzione del processo.
art. 390 c.p.c.
Richiamato quale norma processuale che disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 391 c.p.c.
Richiamato quale norma processuale conseguente alla rinuncia e alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è seguita dall'adesione della controparte e dalla definizione transattiva della controversia, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di accordo tra le parti e di reciproca soddisfazione, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese di lite.
- Quando il processo viene definito per rinuncia validamente intervenuta, non si procede all'esame dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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