Cassazione Civile, Ordinanza n. 34599/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in favore di due creditori sulla base di una scrittura privata di riconoscimento di debito. La società e la persona fisica destinatarie dell’ingiunzione proposero opposizione, contestando in primo luogo la propria legittimazione passiva quanto alla persona fisica, poi la conformità della copia della scrittura all’originale e infine l’autenticità delle firme apposte. In primo grado il Tribunale, anche a seguito di consulenza grafologica, rigettò l’opposizione e condannò gli opponenti per lite temeraria. In appello gli opponenti lamentarono soprattutto che l’originale della scrittura privata fosse stato prodotto tardivamente oltre il termine istruttorio e che la consulenza grafologica fosse illegittima perché fondata su un documento asseritamente tardivo. La Corte d’appello respinse il gravame ritenendo tempestiva la produzione della copia e ammissibile, anche oltre i termini ex art. 183 c.p.c., il deposito dell’originale necessario per la verificazione della scrittura disconosciuta. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostanzialmente denunciando l’erroneità di tale regime di ammissibilità della produzione dell’originale e della conseguente consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nella procedura di verificazione di una scrittura privata disconosciuta depositata inizialmente solo in copia, il successivo deposito dell’originale non integra nuova produzione in senso tecnico e può avvenire anche dopo la scadenza dei termini istruttori, persino nel corso della consulenza tecnica, poiché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi sull’originale. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il disconoscimento della sottoscrizione era stato comunque effettuato sin dalla prima difesa utile. Non essendosi costituiti gli intimati, non sono state liquidate spese. È stato invece dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Il termine istruttorio non osta, nel caso di scrittura privata inizialmente prodotta in copia e poi verificata, al successivo deposito dell’originale, che non è considerato nuova produzione in senso tecnico.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato solo per il rito camerale di decisione dell’ordinanza.
art. 96 c.p.c.
Richiamato nel riepilogo dei fatti per la condanna in primo grado alle spese per lite temeraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella verificazione della scrittura privata disconosciuta, il deposito dell’originale del documento già prodotto in copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire anche oltre i termini istruttori.
- Se la consulenza grafologica deve accertare l’autenticità della sottoscrizione, l’originale del documento è il supporto normalmente necessario e la sua produzione tardiva è funzionalmente ammissibile per garantire l’affidabilità dell’indagine.
- Quando il disconoscimento della sottoscrizione sia stato effettuato nella prima difesa utile, non è configurabile un termine ulteriore da assegnare per attendere la produzione dell’originale ai fini del disconoscimento stesso.
- La produzione iniziale della copia e la successiva acquisizione dell’originale, in funzione di un mezzo istruttorio già tempestivamente attivato, non violano di per sé le preclusioni istruttorie.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
- rami
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