Cassazione Penale, Sentenza n. 01968/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia per plurimi motivi: per Messina e Medolli si contesta la mancata applicazione della causa di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (si deduce che la valutazione del fatto non avrebbe considerato la possibilità che la sostanza fosse priva di efficacia drogante e che la qualificazione sia stata basata in maniera eccessivamente formale sul dato quantitativo e sui rapporti con il fornitore); per Islamaj si denuncia la nullità o la totale carenza di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo f) (la Corte di appello avrebbe dichiarato la prescrizione di alcune condotte senza invece motivare sull'accertamento delle cessioni di cocaina contestate); per Murati si deduce l'errata determinazione della competenza territoriale (si sostiene che il giudice competente sarebbe Bari o Trani e non Terni) e la nullità del decreto di giudizio immediato per essere stato emesso quando l'imputato era latitante, oltre a censurare il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
La decisione
Messina: ricorso dichiarato inammissibile per genericità; confermata la valutazione di responsabilità per la cessione di 44,8 g di cocaina, esclusa la lieve entità; condanna al pagamento delle spese e ammenda equitativamente determinata in 3.000 euro. Medolli: ricorso dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; confermata la qualificazione e la pena; condanna al pagamento delle spese e ammenda di 3.000 euro. Islamaj: ricorso ritenuto fondato nella parte in cui la Corte di appello non ha motivato le affermazioni di responsabilità relative alle cessioni di cocaina; annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Islamaj e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Murati: i motivi sono infondati nel merito, ma il reato è ormai estinto per prescrizione; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio nei confronti di Murati per estinzione del reato. In sintesi: Messina e Medolli perdono l'appello in Cassazione; Islamaj ottiene annullamento e rinvio per mancata motivazione; Murati ottiene annullamento per prescrizione (estinzione del reato).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte ha richiamato il criterio interpretativo del comma 5: la 'lieve entità' non si valuta solo in base al dato quantitativo ma con riferimento a un apprezzamento complessivo degli indici (mezzi, modalità, circostanze dell'azione; quantità e qualità della sostanza; personalità dell'agente). In presenza di elementi che indicano organizzazione, reiterazione o rilevante capacità offensiva, l'ipotesi lieve va esclusa.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle spese processuali e per il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
codice di procedura penale, artt. 453, 165 e 375
Richiamati nel contesto della doglianza sulla nullità del decreto di giudizio immediato: le norme sul rito e sulle nullità sono esaminate per valutare se la decisione di mandare a giudizio fosse sindacabile e se ricorrano vizi di nullità. La Corte ha ritenuto la questione non decisiva in assenza di tempestiva eccezione e perché il GIP ha adeguatamente valutato i presupposti del giudizio immediato.
codice di procedura penale, artt. 178 e 180
Richiamati indirettamente nella discussione sulla possibilità di nullità del giudizio immediato laddove la mancata regolare partecipazione dell'imputato all'interrogatorio può comportare nullità; la Corte ha ritenuto però che non ricorressero i presupposti della nullità invocata.
codice di procedura penale, art. 9
Richiamato nei principi sulla competenza territoriale: ove il reato sia formato da più condotte alternative, per la determinazione della competenza va considerata la prima condotta consumata; se tale luogo non è identificabile, si applicano criteri suppletivi come l'ultimo luogo di esecuzione della condotta.
Massime di principio
- La 'lieve entità' ex art. 73 d.P.R. 309/1990 si valuta con un criterio complessivo: non basta il solo parametro quantitativo; conta anche la modalità dell'azione, l'organizzazione, la ripetizione, la qualità della sostanza e la personalità dell'agente (pregressa specifica criminalità può escludere la lieve entità).
- La stessa condotta storica può essere qualificata diversamente nei confronti di concorrenti diversi: la valutazione è soggettiva rispetto al contributo e alla personalità di ciascun partecipante, per cui non v'è automatica estensione di una valutazione favorevole/allargante da un coimputato all'altro.
- La mancata motivazione specifica e l'omessa valutazione delle censure difensive relative a singole fattispecie (es. omissione di motivare su singole cessioni di cocaina) comporta annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Sulle eccezioni di incompetenza territoriale in reati di importazione e traffico, si deve guardare al luogo della prima delle condotte rilevanti (organizzazione, acquisto, importazione, introduzione); se la condotta è unitaria e senza soluzione di continuità, il luogo della prima condotta determina la competenza.
- Le impugnazioni fondate su censure generiche o mera rielencazione di argomentazioni già affrontate nel merito sono spesso dichiarate inammissibili; le censure devono essere specifiche e riferite a lacune motivazionali o a errori di diritto effettivamente non esaminati.
- Le eccezioni procedure relative al giudizio immediato e alla presenza/latitanza dell'imputato devono essere tempestivamente sollevate: la tardività può determinare la perdita del vizio, salvo che ricorra una nullità insanabile che incida sui diritti di difesa.
- La prescrizione sopravvenuta determina l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto, anche se i motivi di merito risultino infondati; perciò, nei procedimenti lunghi va sempre valutata l'incidenza dei termini di prescrizione.
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