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Ordinanza

Ordinanza n. 804/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 489/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, n. 489/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 489/2025. La notificazione dell’appello è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, competente per la notificazione all’amministrazione statale. Il Consiglio di Stato ha rilevato l’irritualità della notificazione e ha disposto la rinnovazione della notifica.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora né il merito dell’appello cautelare. Ha disposto la rinnovazione della notificazione dell’appello entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, mediante notifica all’Avvocatura Generale dello Stato, all’indirizzo digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it. La trattazione dell’appello cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 marzo 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un appello cautelare riguardante un’amministrazione statale è effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, il giudice può disporne la rinnovazione entro un termine perentorio, rinviando la trattazione dell’appello.
  • In presenza di una notificazione irrituale dell’appello cautelare, il giudice può disporre la rinnovazione della notifica senza esaminare, nella medesima fase, i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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