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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20962/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'annualità d'imposta 2008 per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, notificato a una società estera che gestiva raccolta scommesse in Italia tramite centri di trasmissione dati privi di concessione. La società aveva impugnato l'atto e, dopo l'esito parzialmente favorevole del giudizio di appello per l'Amministrazione, ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. I motivi investivano: la compatibilità della disciplina interna con gli artt. 56 e 267 TFUE e con i principi UE di non discriminazione e parità di trattamento; gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; la dedotta modifica, in appello, dei presupposti dell'avviso; la territorialità del tributo; la pretesa nullità dell'avviso per mancata notificazione del PVC al coobbligato; il difetto di motivazione dell'avviso; e la presunta illegittimità costituzionale della disciplina sulla solidarietà e sulla rivalsa. La società sosteneva, in sintesi, che la normativa interpretativa del 2010 non potesse applicarsi alla sua posizione, che vi fosse violazione del diritto UE e del legittimo affidamento, che l'imposta avesse carattere sanzionatorio e che mancassero contraddittorio endoprocedimentale e adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi richiamando la propria giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e alla sentenza della Corte di giustizia C-788/18, affermando che, per le annualità anteriori al 2011 ma ancora rilevanti nel caso, il soggetto che gestisce le scommesse per conto proprio o di terzi realizza il presupposto d'imposta e risponde verso l'Erario a titolo proprio; ha escluso che la sentenza impugnata abbia trasformato una solidarietà dipendente in obbligazione principale, perché la solidarietà è paritetica; ha ritenuto irrilevanti le doglianze sulla territorialità e infondata la censura di contrasto con il diritto UE, poiché la normativa si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia senza discriminazioni. Il quinto motivo è stato respinto perché, trattandosi di tributo non armonizzato, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale né di previa notificazione del PVC. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché diretto contro l'avviso, non contro la sentenza. Anche il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una lettura non condivisa della solidarietà e comunque estraneo al thema decidendum, che riguardava il debito tributario e non il regime interno di rivalsa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 56 TFUE

    Richiamato per escludere che la disciplina nazionale sull'imposta unica sulle scommesse introduca restrizioni discriminatorie alla libera prestazione di servizi nel caso di operatori stabiliti in un altro Stato membro.

  • art. 267 TFUE

    La Corte esclude la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già compiutamente chiarita dalla Corte di giustizia.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    Interpretato, anche alla luce della legge di stabilità 2011, nel senso che soggetti passivi dell'imposta sono anche i gestori di scommesse per conto proprio o di terzi, inclusi gli operatori privi di concessione.

  • art. 1, comma 64, legge n. 220/2010

    È richiamato come disposizione che enuncia gli obiettivi pubblicistici della riforma del settore del gioco, tra cui tutela dei consumatori e contrasto all'evasione.

  • art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/2010

    Conferma che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010

    Stabilisce che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi, con solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La censura è respinta perché la sentenza di merito non avrebbe alterato il contenuto dell'avviso in modo incompatibile con questa norma; il motivo era comunque diretto impropriamente contro l'atto impositivo.

  • art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 288/1998

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la territorialità del tributo, ma la Corte ritiene che il fatto imponibile si realizzi in Italia con l'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse.

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    Invocati per contestare la conclusione del contratto di scommessa e il profilo territoriale, ma ritenuti non decisivi ai fini del fatto imponibile tributario.

  • art. 24 legge n. 4/1929

    Richiamato insieme alle altre norme sul contraddittorio, ma escluso che imponga un obbligo generalizzato di previa partecipazione procedimentale nel caso di specie.

  • art. 12 legge n. 212/2000

    La Corte esclude che dal Testo unico dei diritti del contribuente derivi, per questo tributo non armonizzato, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno del diritto di difesa, ma la Corte ritiene che non sia violato in assenza di specifica previsione legislativa del contraddittorio preventivo.

  • art. 7 legge n. 212/2000

    La doglianza sul difetto di motivazione dell'avviso è dichiarata inammissibile; la Corte non ravvisa una specifica violazione decisiva della norma.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento, ma la censura non è scrutinata nel merito perché inammissibile.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato per gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, che la Corte considera nei limiti stabiliti dalla sentenza n. 27/2018.

  • art. 30, comma 1, legge n. 87/1953

    Invocato in relazione agli effetti della pronuncia costituzionale; la Corte si conforma ai limiti temporali della declaratoria di illegittimità.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    Dichiarato incostituzionale solo nella parte in cui assoggettava all'imposta, per annualità antecedenti al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; resta fermo per gli altri profili.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    La norma sulla rivalsa presuppone che il soggetto sia già qualificato come obbligato solidale per fatti o situazioni riferibili a sé; non risolve il problema della natura della solidarietà nel caso esaminato.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 504/1998

    È richiamato come criterio generale di commisurazione dell'aliquota, ma la ricorrente non dimostra che l'eventuale considerazione delle scommesse fuori sistema avrebbe inciso diversamente sul calcolo dell'imponibile.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto che organizza o gestisce la raccolta del gioco in Italia, anche per conto di un bookmaker estero e anche in assenza di concessione, realizza il presupposto d'imposta ed è soggetto passivo verso l'Erario.
  • La solidarietà tra bookmaker e centro di trasmissione dati non è una solidarietà dipendente o sussidiaria, ma una solidarietà paritetica, perché entrambi partecipano, sia pure in modi diversi, allo svolgimento dell'attività imponibile.
  • La disciplina interpretativa introdotta nel 2010 opera come parametro normativo per i rapporti che si collocano dopo la sua entrata in vigore o che si protraggono oltre di essa; per le annualità precedenti al 2011, invece, la Corte costituzionale ha limitato l'incostituzionalità alla posizione delle ricevitorie, non del bookmaker.
  • Nel settore dei giochi d'azzardo, la disciplina fiscale nazionale non viola di per sé l'art. 56 TFUE se si applica in modo uguale agli operatori nazionali ed esteri che raccolgono scommesse sul territorio italiano e se è giustificata da obiettivi di ordine pubblico e tutela dei consumatori.
  • Fuori dai tributi armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; tale obbligo esiste solo quando sia espressamente previsto dalla legge.
  • In sede di legittimità, la censura di difetto di motivazione dell'avviso è inammissibile se è formulata come doglianza diretta contro l'atto impositivo e non specificamente contro la sentenza impugnata, oltre che ove difetti di autosufficienza.
  • La norma sulla rivalsa del coobbligato solidale opera solo quando il soggetto sia obbligato per fatti o situazioni riferibili esclusivamente ad altri; se il soggetto realizza un proprio fatto imponibile, la disciplina della rivalsa non incide sulla sua soggettività passiva tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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