Cassazione Penale, Ordinanza n. 00743/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso proposto personalmente dal condannato, in quanto l'atto non era sottoscritto da un difensore cassazionista, come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., nel testo applicabile dopo la legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto ristretto ha impugnato personalmente, con memoria a sua firma trasmessa tramite l'ufficio matricola dell'istituto penitenziario, il provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di Sassari il 18 luglio 2024. Il ricorso non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, essendo sia il provvedimento impugnato sia il ricorso successivi al 4 agosto 2017, opera la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione del difensore abilitato, a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma richiede l'intervento del difensore abilitato nei casi previsti.
art. 613, comma 1, c.p.p.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla legge, con le conseguenze economiche stabilite dalla norma.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato e del condannato.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
Ha affermato che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale, non essendo più consentita la proposizione personale.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il vizio emerge ictu oculi e ricorrono i presupposti di legge, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso de plano.
- La regola processuale sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione opera anche per le impugnazioni contro provvedimenti successivi al 4 agosto 2017.
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