Risoluzione n. 234 del 22/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se la Lega Calcio Professionisti di Serie C corrisponde le retribuzioni ai calciatori, è essa il sostituto d’imposta tenuto a operare le ritenute IRPEF, versarle e rilasciare la certificazione unica (mod. CUD), oltre a presentare il mod. 770. La qualificazione civilistica del rapporto tra Lega e società calcistiche non incide su tali obblighi fiscali.
Ritenute su redditi di lavoro dipendente dei calciatori di Serie C e obblighi della Lega Calcio
Ritenute sui compensi dei calciatori di Serie C e obblighi fiscali della Lega
La risoluzione esamina una consulenza giuridica richiesta dall’Associazione italiana calciatori in merito alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente dei calciatori di Serie C, alla certificazione fiscale dei compensi e alla responsabilità per l’omesso versamento delle ritenute. Il tema nasce dal fatto che la Lega Calcio Professionisti di Serie C, in caso di difficoltà finanziarie delle società, è autorizzata a corrispondere le retribuzioni ai calciatori.
Quesiti posti dall’istante
L’Associazione chiede di chiarire:
- quale soggetto, tra Lega calcio e società calcistiche, debba effettuare le ritenute alla fonte sulle retribuzioni pagate ai calciatori;
- quale soggetto debba rilasciare la certificazione del prelievo;
- se, in alternativa al certificato unico del datore di lavoro (mod. CUD), siano ammesse modalità diverse di attestazione.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Secondo l’istante, la Lega agirebbe come mandatario con rappresentanza delle società calcistiche, sulla base di una dichiarazione unilaterale e uniforme resa dai datori di lavoro. In alternativa, il rapporto potrebbe essere qualificato come delegazione di pagamento o come mera intermediazione di pagamento.
Da tale ricostruzione l’istante fa discendere che:
- la qualifica di sostituto d’imposta resterebbe in capo alle società calcistiche;
- a queste ultime continuerebbero a spettare tutti gli obblighi tributari tipici, cioè effettuazione, certificazione, versamento delle ritenute e presentazione del mod. 770;
- la Lega opererebbe soltanto come intermediaria del pagamento, eventualmente corrispondendo le somme al netto delle ritenute e dei contributi se questi fossero stati previamente quantificati, oppure al lordo in mancanza di tali indicazioni;
- per la certificazione, le società potrebbero utilizzare un dettaglio dei pagamenti fornito dalla Lega in luogo del CUD.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa anzitutto che la risposta riguarda la posizione fiscale dell’istante e della Lega Calcio Professionisti, nonché l’assolvimento degli obblighi tributari a essi riferibili.
Viene poi chiarito che la qualificazione privatistica del rapporto tra Lega e società calcistiche non è decisiva ai fini dell’individuazione del sostituto d’imposta. La disciplina del sostituto ha natura imperativa, in quanto collegata a una funzione pubblica essenziale di reperimento delle risorse fiscali, e non può essere alterata da assetti negoziali tra privati.
Inquadramento normativo del sostituto d’imposta
L’Agenzia richiama l’art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui i soggetti ivi indicati che corrispondono somme e valori di cui all’art. 51 del TUIR devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Richiama inoltre l’art. 64 del medesimo DPR n. 600/1973, che definisce il sostituto d’imposta come colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, anche a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa salvo diversa previsione espressa.
Qualificazione della Lega Calcio Professionisti di Serie C
La Lega Professionisti Serie C è descritta come associazione di diritto privato senza fine di lucro, non avente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Per tale natura rientra tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR.
Quando essa corrisponde somme aventi natura di reddito di lavoro dipendente, come le retribuzioni dei calciatori, assume la qualifica di sostituto d’imposta ed è tenuta a operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto all’atto del pagamento, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.
L’Agenzia osserva che il fatto che l’attività lavorativa sia svolta presso terzi, cioè presso le società calcistiche, non elimina l’obbligo della ritenuta in capo alla Lega. In particolare, richiama il concetto di reddito di lavoro dipendente dell’art. 49 del TUIR, che valorizza la natura oggettiva del rapporto subordinato più che il soggetto che materialmente eroga il reddito.
Obblighi conseguenti in capo alla Lega
Dalla qualifica di sostituto d’imposta discendono per la Lega tutti gli obblighi tipici:
- operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ai calciatori;
- versare le ritenute ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 602/1973;
- rilasciare la certificazione unica mediante utilizzo esclusivo del mod. CUD, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/1998;
- presentare telematicamente il mod. 770 semplificato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR n. 322/1998.
Esito del parere
Il parere conclude che, nel caso prospettato, la Lega Calcio Professionisti di Serie C è il soggetto tenuto all’effettuazione delle ritenute, al versamento delle stesse, al rilascio della certificazione unica e alla dichiarazione annuale tramite mod. 770. Non viene quindi accolta la tesi secondo cui tali obblighi resterebbero in capo alle società calcistiche per il solo fatto che la Lega operi come soggetto incaricato del pagamento.
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