Cassazione Penale, Sentenza n. 15653/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, confermando l'ordinanza del GIP del 27/01/2025, aveva disposto una misura interdittiva ai sensi dell'art. 289 c.p.p. in relazione ai reati indicati (artt. 110, 61 n.2 e 479 c.p. con riferimento all'art. 476, comma 2 c.p.). In cassazione erano dedotti: (i) errore di applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali riferite all'art. 273 c.p.p.; (ii) vizio di motivazione; (iii) vizi di motivazione, errore di applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali riferiti all'art. 274 c.p.p. Successivamente la ricorrente e il difensore hanno dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la misura cautelare perso efficacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la parte aveva spontaneamente rinunciato all'impugnazione essendo venuta meno l'utilità della decisione. Non è stata disposta condanna alle spese processuali né il versamento alla cassa delle ammende, richiamando precedenti giurisprudenziali che escludono la soccombenza quando l'inammissibilità è motivata da rinuncia correlata a cause sopravvenute.
Norme richiamate
art. 289 c.p.p.
Individua la misura interdittiva applicata dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame; nel caso, la disposizione è stata concretamente applicata come misura cautelare interdittiva.
artt. 110, 61 n.2 e 479 c.p.
Gli articoli del codice penale indicano i reati contestati (concorso di persone, circostanze aggravanti e fattispecie relative alla falsità documentale o reati predetti), ai quali è stato collegato il riferimento all'art. 476, comma 2 c.p.
art. 476, comma 2 c.p.
Norma richiamata a riferimento per la fattispecie contestata; dalla sentenza emerge che la contestazione di tali reati ha sorretto l'applicazione della misura cautelare interdittiva.
art. 273 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente come fondamento di doglianze in ordine a erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali; tuttavia tali censure sono divenute inattuali dopo la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 274 c.p.p.
Invocato per dedurre vizi di motivazione e di diritto; anch'esso è stato lasciato cadere con la dichiarazione di rinuncia dell'interessata.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo)
Precedente che conferma il principio secondo cui non si configura soccombenza con conseguente condanna alle spese quando l'inammissibilità dipende da rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini)
Ulteriore precedente citato per lo stesso principio: la rinuncia all'impugnazione motivata da cause sopravvenute esclude la condanna alle spese e alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se l'interesse a impugnare viene meno (ad es. perché la misura cautelare è cessata) la dichiarazione di rinuncia può determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia motivata da causa sopravvenuta non comporta automaticamente condanna alle spese né obbligo di versamento alla cassa delle ammende: non si considera soccombente la parte che rinuncia per mancanza di interesse.
- Il giudice verifica l'effettiva sopravvenuta inutilità dell'impugnazione; se l'interesse è reale e sussiste, il ricorso può essere esaminato; in sua assenza, l'azione è priva di oggetto.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare interessi residui (es. tutela dell'onore, effetti su procedimenti correlati, esigenze di prova) perché la cessazione della misura cautelare non rende sempre priva di rilevanza l'impugnazione.
- Le censure di diritto e di motivazione (artt. 273 e 274 c.p.p.) restano utilizzabili solo se l'impugnazione è mantenuta; la loro rilevanza processuale si perde con la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse.
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