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Sentenza

Sentenza n. 576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la decadenza dalla concessione demaniale marittima per mancato pagamento dei canoni e mancata prestazione della fideiussione

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (concessionari demaniali)

Prevale il privato

La controversia

I concessionari hanno impugnato la sentenza del TAR Toscana, chiedendone la riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado. In primo grado avevano contestato il provvedimento comunale di decadenza dalla concessione demaniale marittima, adottato a seguito del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2021-2024, il cui importo era stato ritenuto eccessivo e contestato anche in giudizi pendenti davanti al Giudice di pace. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che i ricorrenti avessero censurato soltanto la ragione della decadenza relativa al mancato pagamento dei canoni, senza contestare autonomamente l'ulteriore ragione concernente la mancata prestazione della fideiussione. In appello, i concessionari hanno dedotto l'erroneità di tale declaratoria, sostenendo che tutte le censure erano rivolte contro il parametro normativo utilizzato per determinare l'importo dei canoni e, conseguentemente, anche quello della cauzione. Hanno contestato la legittimità costituzionale e la compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020, anche nel testo modificato dall'art. 6-bis del d.l. n. 73/2021, nonché dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 04 del d.l. n. 400/1993. Hanno inoltre sostenuto di avere comunque prestato la cauzione secondo i parametri anteriori alla nuova disciplina. È stata altresì esaminata la tempestività dell'appello, inizialmente posta in dubbio in ragione della diversa data risultante dalla firma digitale apposta per il deposito telematico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestivo l'appello, chiarendo che l'atto era stato notificato il 28 novembre 2025 e che la firma digitale del 24 dicembre 2025 era stata apposta successivamente soltanto per l'iscrizione a ruolo e il deposito. Nel merito, ha accolto l'appello e annullato la sentenza del TAR. Il Collegio ha escluso che il ricorso di primo grado omettesse di contestare una ragione autonoma di decadenza relativa alla fideiussione. Ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, l'importo della cauzione è infatti determinato in relazione, tra l'altro, all'importo e alle rate del canone; pertanto, canone e cauzione derivano dal medesimo parametro normativo. Le censure rivolte contro la disciplina di determinazione del canone investivano necessariamente anche la quantificazione della cauzione. Il Collegio ha inoltre rilevato che la fideiussione era stata prestata, seppure secondo i parametri anteriori alla disciplina contestata, e che il provvedimento di decadenza non configurava la mancata prestazione della cauzione come autonoma e decisiva ragione, limitandosi a un riferimento generico agli obblighi derivanti dalla concessione e dalla legge. La motivazione del TAR è stata quindi ritenuta erronea e meramente apparente, poiché aveva impedito l'esame nel merito delle censure. Applicando l'art. 105, comma 1, c.p.a., il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza e rimesso la causa al TAR Toscana, affinché esamini nel merito il ricorso originario. Le parti devono riassumere il processo entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 47 cod. nav.

    decadenza dalla concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale di decadenza.

  • art. 17 reg. esec. cod. nav.

    il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d) del codice

    La cauzione è funzionalmente e quantitativamente collegata al canone; la contestazione del parametro di determinazione del canone investe quindi anche la quantificazione della cauzione.

  • art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020

    È indicato come una delle disposizioni poste a base del parametro di liquidazione dei canoni e, conseguentemente, della cauzione, la cui legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto dell'Unione sono state contestate.

  • art. 6-bis d.l. n. 73/2021

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell'art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020, anch'essa compresa nelle censure rivolte al parametro di liquidazione.

  • art. 04 d.l. n. 400/1993

    È richiamato quale base normativa dei decreti ministeriali utilizzati per determinare la misura dei canoni demaniali marittimi.

  • Direttiva 2006/123/CE

    La compatibilità della disciplina nazionale di determinazione dei canoni è stata contestata in relazione al diritto dell'Unione europea; la sentenza non decide nel merito tali censure.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Sono richiamati quali parametri eurounionali rispetto ai quali i ricorrenti hanno dedotto l'incompatibilità della disciplina nazionale; la sentenza non esamina nel merito tali questioni.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione dell'appello con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti.

  • art. 98 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda cautelare collegiale proposta in appello.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per annullare la sentenza del TAR e rimettere la causa al primo giudice, in quanto la motivazione apparente aveva determinato il mancato esame del merito e la conseguente negazione del doppio grado di giudizio.

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    Impone la riassunzione del processo davanti al TAR entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso i principi dell'Adunanza plenaria sul rinvio al primo giudice in caso di mancato esame del merito.

Massime di principio

  • Quando canone concessorio e cauzione sono determinati sulla base del medesimo parametro normativo, la contestazione giudiziale della legittimità di tale parametro investe necessariamente entrambi gli obblighi, senza che il ricorrente debba formulare una separata censura autonoma sulla fideiussione.
  • La mancata prestazione della cauzione può costituire autonoma ragione di decadenza soltanto se il provvedimento la configura in modo specifico, distinto e decisivo; un riferimento generico agli obblighi derivanti dalla concessione o dalla legge non è sufficiente a sorreggere autonomamente la decadenza.
  • Se il concessionario ha prestato la cauzione secondo un parametro normativo diverso da quello contestato, tale condotta non equivale automaticamente a mancata prestazione della garanzia né dimostra l'omessa impugnazione della relativa pretesa amministrativa.
  • La pronuncia di inammissibilità fondata su una motivazione palesemente erronea, tautologica o riferita a circostanze non pertinenti, quando impedisce l'esame integrale del merito, determina una motivazione apparente e giustifica la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., per salvaguardare il doppio grado di giudizio.
  • La data di sottoscrizione digitale apposta sull'atto per il deposito telematico non coincide necessariamente con la data di notificazione dell'appello; la tempestività deve essere verificata sulla base dell'effettiva notificazione, comprovata dalle ricevute di consegna PEC.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAppelloDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardivitàNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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