Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01844/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello resa all'esito del giudizio di rinvio. Dal testo risulta che il procedimento originario riguardava più capi di imputazione, indicati come B), C), D) ed E). La sentenza rescindente aveva però limitato il giudizio di rinvio alle sole questioni relative ai capi B), C) ed E), già dichiarati prescritti, escludendo il capo D) dal perimetro del rinvio. Nel ricorso per cassazione la difesa ha articolato due motivi: il primo riferito al capo D), dunque a una questione ormai preclusa perché estranea al giudizio di rinvio; il secondo relativo al trattamento sanzionatorio, non meglio specificato quanto al reato cui si riferiva, ma ritenuto dalla Corte riferibile soltanto al capo D) e quindi parimenti inammissibile perché fuori dal thema decidendum del rinvio. La difesa ha poi depositato memoria insistendo per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse proposto su un capo di imputazione già sottratto al giudizio di rinvio dalla precedente sentenza rescindente, e che il secondo motivo, pur formulato in termini generici sul trattamento sanzionatorio, fosse comunque riferibile solo al medesimo capo D), anch'esso estraneo al rinvio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la regola per cui, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria è dovuta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità non si applica solo quando il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il ricorso per cassazione può investire solo i capi e i punti rimessi dal giudice rescindente; ogni censura diretta a questioni estranee al perimetro del rinvio è inammissibile per preclusione processuale.
  • Un motivo di ricorso formulato in termini generici o non ancorato al capo di imputazione pertinente può essere dichiarato inammissibile quando, dal contenuto complessivo del provvedimento impugnato, risulti che esso attiene comunque a una questione non devolvibile in cassazione perché fuori dal giudizio di rinvio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.