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Ordinanza

Ordinanza n. 12975/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202515550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Rieti recante il divieto, per tre anni, di accedere a palazzetti dello sport, stadi, campi sportivi e altri luoghi in cui si svolgono le competizioni della società Pistoia Basket

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dal Questore di Rieti, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso, ma il Collegio precisa che la relazione istruttoria dovrà tenere conto delle censure e delle circostanze dedotte dal ricorrente. L'istruttoria già disposta con una precedente ordinanza è stata ritenuta ancora incompleta.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo indispensabile acquisire ulteriori elementi sui fatti di causa, ha reiterato l'ordine istruttorio nei confronti della Prefettura di Rieti, disponendo la trasmissione, tramite tale Prefettura, di una dettagliata relazione sui fatti, comprensiva dell'esame delle censure e delle circostanze dedotte dal ricorrente. L'adempimento dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione. Il Collegio ha avvertito che l'ulteriore mancata ottemperanza potrà essere valutata come fonte di argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza all'ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della formazione del convincimento, traendone argomenti di prova.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Consente l'adozione di misure a tutela della riservatezza dei dati personali contenuti nel provvedimento, tra cui l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando l'istruttoria risulta incompleta e gli elementi disponibili non consentono di decidere il merito, il giudice amministrativo può reiterare l'ordine istruttorio, richiedendo all'amministrazione una relazione dettagliata sui fatti e sulle censure dedotte dal ricorrente.
  • L'ordine istruttorio può imporre all'amministrazione un termine specifico per il deposito della relazione; l'ulteriore mancata ottemperanza può essere valutata dal giudice come fonte di argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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