Sentenza n. 627/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera n. 658 del 16 settembre 2025, con cui è stata aggiudicata la gara multilotto denominata «Procedura aperta telematica per l’affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) Numero gara: 9436015; Identificativo procedura n. 176837685; Codice Gara 2023.026» limitatamente al Lotto n. 5 - CIG A02D9A0BD8; - del provvedimento di diniego di avvio del procedimento in autotutela che la ricorrente ha ricevuto da Azienda Zero in data 3 settembre 2025; - di tutti gli atti (pubblicati per esteso su piattaforma Sintel) di indizione e di svolgimento della procedura di gara, graduatorie incluse, intendendosi fra essi espressamente inclusi: A) il bando e il disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, ivi compreso l’allegato 7 criteri GVE, di cui alla delibera del D.G. n. 730 del 28 novembre 2023, come modificati nell’edizione approvata con la delibera del D.G. n. 104 del 1° marzo 2024 (pubblicazioni nella G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 145 del 18 dicembre 2023 e n. 38 del 29 marzo 2024) e la successiva delibera del D.G. n. 229 del 22 maggio 2024 (tutte impugnate), e i chiarimenti tutti resi prima della presentazione delle offerte (in quanto attinti dalle censure svolte nel ricorso; B) tutti gli atti adottati dal seggio di gara e dal RUP nel corso della procedura, ivi compresi quelli di cui ai verbali del 26 settembre 2024, in punto di riparametrazione punteggi, del 16, 18 e 20 giugno 2025, in punto di assegnazione lotti con vincolo di aggiudicazione, nonché del 9 settembre 2025, in punto di verifica della congruità del costo della manodopera e dell’offerta aggiudicataria; C) tutti i verbali della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi, e, in particolare, quello del 5 giugno 2025, che recepisce l’applicazione del criterio della doppia riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, e quelli dell’11 giugno 2025 recanti le graduatorie (oltre a quelli del 29 settembre, 10 ottobre 15 ottobre, 22 ottobre e 17 dicembre 2024, quello dal 5 novembre 2024 al 28 gennaio 2025; quello del 18 febbraio 2025 e quelli dal 6 al 20 marzo 2025, dal 1° aprile al 15 maggio 2025 e del 27 maggio 2025), nonché A al verbale del 27 maggio 2025, dell’allegato A al verbale del 27 maggio 2025; nonché, per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Edison Next Government s.r.l. il 13 ottobre 2025, per l’annullamento di tutti i verbali della commissione giudicatrice nella parte in cui non escludono Gemmo s.p.a. dalla gara e/o le assegnano 40,40 punti per l’offerta tecnica, nonché della delibera n. 658 del 16 settembre 2025, con cui è stata aggiudicata la gara multilotto, nella parte in cui pone Gemmo s.p.a. in posizione utile; e, per quanto riguarda l’atto di intervento ad opponendum presentato da Renovit Public Solutions s.p.a. il 24 novembre 2025, per il rigetto del ricorso presentato da Gemmo s.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 5 della gara per la gestione dei vettori energetici delle aziende sanitarie regionali, diniego di avvio dell’autotutela e ulteriori atti della procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente partecipava alla procedura aperta telematica multilotto indetta da Azienda Zero per l’affidamento di una convenzione quadro relativa alla gestione dei vettori energetici delle aziende sanitarie della Regione Veneto. La gara prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una soglia di sbarramento per il punteggio tecnico e un vincolo di aggiudicazione a un solo lotto, con espunzione dei concorrenti che avessero optato per altri lotti. Con riferimento al lotto n. 5, la ricorrente si classificava al terzo posto in graduatoria. Impugnava l’aggiudicazione, il diniego di avvio del procedimento in autotutela, il bando, il disciplinare, i relativi allegati, i chiarimenti, gli atti del seggio di gara, del RUP e della commissione giudicatrice, contestando in particolare le operazioni di riparametrazione dei punteggi, l’applicazione del vincolo di aggiudicazione, l’assegnazione dei lotti, la verifica del costo della manodopera e della congruità dell’offerta aggiudicataria. Chiedeva inoltre la dichiarazione di inefficacia della convenzione e dei contratti attuativi eventualmente stipulati. La controinteressata proponeva ricorso incidentale diretto all’esclusione della ricorrente dalla gara e, in subordine, alla contestazione del punteggio tecnico attribuitole. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione e, all’udienza pubblica, formalizzava tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, resa per iscritto e confermata all’udienza, di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di impugnazione relativi alla gara né il ricorso incidentale della controinteressata. È stata dichiarata improcedibile anche la domanda di integrazione del contraddittorio formulata dalla controinteressata, sia perché estranea al presente giudizio, sia perché il timore prospettato — l’eventuale annullamento dell’intera gara nei giudizi relativi ad altri lotti — risultava superato dagli esiti di tali giudizi: uno era stato in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto, l’altro era stato accolto limitatamente a un motivo, con assorbimento dei motivi subordinati diretti alla rinnovazione dell’intera gara. Le spese sono state compensate, non essendovi opposizione delle parti resistenti alla richiesta della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e formalizzata anche in udienza, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice unitamente all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 26, comma 1, legge n. 488 del 1999
Costituisce la base normativa della convenzione quadro oggetto della procedura di gara; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione, resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio e confermata in udienza, di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Quando la domanda di integrazione del contraddittorio è collegata al timore di effetti espansivi derivanti da un eventuale annullamento dell’intera gara, essa diviene improcedibile se gli esiti dei giudizi relativi ad altri lotti escludono concretamente tale eventualità, in particolare perché i motivi diretti alla rinnovazione dell’intera procedura sono stati assorbiti o non esaminati.
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