Cassazione Penale, Sentenza n. 30072/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva confermato, in sede cautelare ex d.lgs. 231/2001, il commissariamento giudiziale disposto nei confronti di due società, tra cui la Eco.Ris. s.r.l., in relazione a illeciti amministrativi collegati al reato presupposto di traffico illecito di rifiuti. Per la Eco.Ris. s.r.l. il ricorrente era il liquidatore e legale rappresentante, che ha articolato quattro motivi: 1) insussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, perché i fatti risalivano al 2022, i rapporti con l'ultimo fornitore erano cessati nel 2023, la società era in liquidazione e un precedente provvedimento di riesame aveva valorizzato elementi opposti; 2) nullità dell'ordinanza genetica per mancata indicazione dei compiti e poteri del commissario giudiziale; 3) omessa attivazione della procedura di sospensione della misura ai fini dell'adozione delle condotte riparatorie ex art. 17 d.lgs. 231/2001; 4) violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, anche perché il commissariamento sarebbe incompatibile con la liquidazione della società e sarebbe stata trascurata la disponibilità ad adottare un modello organizzativo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto, sostenendo in sintesi che il pericolo di reiterazione era ben motivato, che il provvedimento integrativo sui poteri del commissario era fisiologico e non nullo, che l'art. 17 non attribuisce un diritto automatico alla sospensione e che la misura era proporzionata al contesto illecito accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il primo e il quarto motivo perché miravano a una rivalutazione del merito e censuravano una motivazione non apparente; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché il giudice cautelare conserva il potere di modulare e integrare i compiti del commissario giudiziale in un quadro dinamico e non si configura una nullità automatica; il terzo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato perché la sospensione ex art. 17 d.lgs. 231/2001 non è un diritto potestativo, ma richiede una delibazione giudiziale, e la richiesta era stata ritenuta prematura ed esplorativa. Quanto al ricorso proposto per la Eco.Ris. s.r.l., la Corte ha aggiunto un'ulteriore ragione di inammissibilità: la procura era stata rilasciata da un soggetto la cui nomina non risultava iscritta nel registro delle imprese, con conseguente difetto di legittimazione processuale. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Viene richiamato come base dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che, nel giudizio di legittimità, non sono deducibili come violazione di legge censure che in realtà mirino a una rivalutazione del merito o della motivazione non apparente.
art. 325 c.p.p.
Per i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, includendo solo motivazione assente o meramente apparente.
art. 45 d.lgs. n. 231 del 2001
Disciplina la misura cautelare interdittiva e il commissariamento giudiziale; la Corte ne conferma la funzione di contemperamento tra esigenze cautelari e continuità dell'impresa e ammette la modulazione giudiziale del commissario.
art. 46 d.lgs. n. 231 del 2001
Richiamato dalla difesa per adeguatezza, proporzionalità e gradualità; la Corte non entra nel merito della diversa valutazione difensiva, ritenendo inammissibile la censura che sollecita una rivalutazione del trattamento cautelare.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001
La Corte esclude che la mancata indicazione iniziale dei poteri del commissario determini di per sé una nullità, valorizzando il successivo provvedimento integrativo come fisiologico adattamento della misura.
art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001
La sospensione della misura in funzione delle condotte riparatorie non è un diritto automatico dell'ente, ma una possibilità sottoposta alla valutazione del giudice e richiede un piano concreto di riparazione.
art. 25-undecies d.lgs. n. 231 del 2001
comma 1, lett. d), comma 2, lett. b), nn. 1 e 2, e lett. f)
È la base dell'illecito amministrativo contestato alle società in relazione al reato ambientale presupposto.
art. 452-quaterdecies c.p.
È il reato presupposto accertato a fondamento della responsabilità amministrativa delle società per traffico illecito di rifiuti.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per il pericolo cautelare; la Corte non accoglie la censura sul difetto di attualità e concretezza del pericolo.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato dalla difesa come paradigma di nullità generale per lesione del diritto di intervento e assistenza; la Corte esclude che la mancata iniziale indicazione dei poteri del commissario integri tale nullità.
art. 292 c.p.p.
Richiamato dal Procuratore generale per sostenere che il sistema non prevede una nullità sanzionatoria specifica per la successiva integrazione dei poteri del commissario.
art. 38 d.lgs. n. 231 del 2001
Richiamato per affermare che la nomina di un legale rappresentante terzo non esclude di per sé il pericolo di reiterazione, se permane una ingerenza sostanziale nelle società.
art. 52 d.lgs. n. 231 del 2001
La Corte lo interpreta nel senso che consente all'ente di impugnare tutti i provvedimenti in materia cautelare, compreso quello integrativo sui poteri del commissario.
art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001
Richiamato per indicare che il commissariamento giudiziale è già misura graduata rispetto alle più gravi sanzioni interdittive.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 2487 c.c.
Richiamato dalla difesa per sostenere che la liquidazione comporta cessazione dell'attività ordinaria e quindi impossibilità di reiterazione, argomento non accolto dalla Corte per la parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari reali, il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile soltanto se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente, non quando si contesti la maggiore o minore persuasività del ragionamento del giudice di merito.
- La valutazione del pericolo di reiterazione in materia di misure cautelari per enti ex d.lgs. 231/2001 può fondarsi su elementi concreti del contesto aziendale, sulla persistenza di prassi illecite e sulla struttura organizzativa dell'impresa; la cessazione di singoli rapporti commerciali o la sostituzione formale dei vertici non escludono automaticamente l'attualità del rischio se gli elementi complessivi indicano perdurante operatività illecita.
- La deduzione di contrasto tra provvedimenti adottati in procedimenti diversi o in fasi diverse non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione, perché la tenuta logica della motivazione va verificata sul testo del provvedimento impugnato e sugli elementi propri di quel procedimento.
- Nel sistema cautelare del d.lgs. 231/2001 il commissariamento giudiziale è una misura dinamica e modulabile: il giudice può integrare o precisare successivamente i compiti del commissario in base all'evoluzione della situazione aziendale senza che ciò comporti automaticamente nullità.
- La sospensione della misura cautelare per favorire condotte riparatorie dell'ente non costituisce un diritto potestativo, ma richiede una specifica valutazione giudiziale sulla concretezza del piano riparatorio e sulla reale idoneità a eliminare o ridurre il rischio di reiterazione.
- La legittimazione a proporre impugnazioni in nome della società presuppone la regolare iscrizione della nomina del liquidatore o rappresentante nel registro delle imprese; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
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