Cassazione Penale, Sentenza n. 33698/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Genova aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro ai sensi dell'art. 348 c.p. L'imputata aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo aveva dedotto erronea applicazione della legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero confuso la tenuta della contabilità e degli adempimenti tributari con l'elaborazione dei cedolini-paga, attività asseritamente marginale, e che l'elaborazione e la stampa dei cedolini nonché dei riepiloghi per il versamento dei contributi non fossero attività riservate al consulente del lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 12 del 1979. Con il secondo motivo aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato, contestando che l'attività di imputazione dei dati per l'elaborazione e la stampa dei cedolini fosse riservata alla professione di consulente del lavoro e sostenendo che mancassero continuità, organizzazione e onerosità della prestazione, poiché i relativi servizi costituivano solo una parte minima dei compensi e l'attività principale riguardava la contabilità. Con il terzo motivo aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo l'assenza del dolo generico per avere agito nella convinzione che non fosse necessario un titolo abilitativo. A sostegno aveva richiamato un parere dell'Ispettorato del lavoro di Genova, che avrebbe assicurato la legittimità dell'attività e l'assenza di necessità di iscrizione ad albi o registri, nonché l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera elaborazione, memorizzazione e stampa di dati contabili non sarebbe riservata agli iscritti agli albi. Successivamente, l'imputata aveva rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della rinuncia al ricorso depositata il 13 agosto 2026. Non ha quindi esaminato nel merito i tre motivi relativi alla prova, alla configurabilità dell'esercizio abusivo della professione e all'elemento soggettivo. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'importo non è riportato nel testo trasmesso.
Norme richiamate
art. 348 c.p.
Norma incriminatrice contestata per l'esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro; la Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione a causa della rinuncia al ricorso.
art. 1, comma 5, legge 12/1979
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'elaborazione e la stampa dei cedolini-paga e dei riepiloghi contributivi non costituiscano attività riservate al consulente del lavoro; la questione non è stata decisa per l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi proposti.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33826/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33676/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33677/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33679/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33681/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33683/2026 del 17/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →