Cassazione Penale, Sentenza n. 50832/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/04/2023 che revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad Amato per il mancato rispetto della prescrizione di risarcire il danno alla persona offesa, Attilio Quaranta, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato (31/10/2021). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (in riferimento all'art. 168 c.p.), facendo valere che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la documentazione comprovante la sua precarietà economica e la richiesta alternativa di ricalcolo della somma, sicché l'inadempimento risultava giustificato
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza dovesse essere annullata perché il Tribunale di Napoli non ha compiuto il necessario esame analitico della documentazione prodotta da Amato sulle sue condizioni economiche. La revoca della sospensione condizionale poteva essere disposta solo dopo una verifica preliminare e motivata della capacità economica del condannato (secondo i criteri dell'art. 165 c.p.). Pertanto l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale subordinata a condizioni economiche richiede, se emergono elementi o sono prodotti dalla parte interessata, un vaglio analitico delle condizioni economiche del condannato per valutare la capacità di adempiere alla condizione; il giudice deve confrontarsi con la documentazione prodotta
art. 168 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla valutazione dei presupposti della revoca; la Corte ha ritenuto rilevante la necessità di corretta motivazione del provvedimento di revoca in relazione all'accertamento delle condizioni economiche
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa)
Principio richiamato secondo cui l'onere probatorio grava sull'imputato che deve fornire prove specifiche e concrete sulle sue condizioni economiche, tali da consentire un motivato apprezzamento della capacità di soddisfare la condizione imposta
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale di pena per inadempimento di una condizione economica non è automatica: il giudice deve valutare la situazione economica del condannato se emergono elementi che ne mettano in dubbio la capacità di adempiere o se tali elementi sono prodotti dalla parte
- Spetta al condannato fornire prove specifiche e concrete delle difficoltà economiche (documentazione) per giustificare l'inadempimento; tali prove devono essere oggetto di valutazione analitica da parte del giudice dell'esecuzione
- Il giudice dell'esecuzione, pur non obbligato a un accertamento d'ufficio in ogni caso, non può omettere di confrontarsi con la documentazione probatoria prodotta e con eventuali richieste di ricalcolo o modifica della somma imposta come condizione
- Se il provvedimento di revoca manca di motivazione adeguata circa la capacità economica del condannato o non considera la documentazione prodotta, la decisione è annullabile e la vicenda va rinviata per un nuovo esame
- In pratica, chi concede la sospensione condizionale subordinata al pagamento di una somma dovrebbe prevedere e documentare chiaramente termini e modalità; il beneficiario che non può adempiere deve tempestivamente produrre elementi economici concreti e, se possibile, proporre alternative o una nuova determinazione della somma
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